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Lunedì, 06 Marzo 2023 17:29

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Estratto: “poiché nel caso in esame la contestazione della sanzione è conseguita al procedimento di revisione dell'accertamento, il diverso termine applicabile è, per l'appunto, quello stabilito dall'art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990, a norma del quale la revisione dell'accertamento è eseguita, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 1.4. Orbene, nel contesto della disciplina di cui al d.lgs. n. 374 cit., la "definitività" è ancorata, in base all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, alla data in cui è apposta sulla bolletta d'importazione l'annotazione dell'ufficio concernente l'esito dei controlli della dichiarazione doganale”.

Massima: “La regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori, mediante la cd clausola di delega, e le concrete modalità di esecuzione dei compiti delegati, con o senza la spendita del nome dei coassicuratori, non ha incidenza sulla nozione di operazioni di assicurazione che risulta radicata su due specifici elementi: la idoneità delle diverse prestazioni o attività ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico e l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore di servizio e l'assicurato, che ricorre nel rapporto di coassicurazione. L'attività di coassicurazione rientra, pertanto, nello schema della funzione assicurativa con conseguente esenzione delle relative prestazioni ai fini Iva”.

Estratto: “CTR ha in effetti semplicemente accertato «in fatto» che il prezzo di vendita finale delle scarpe cinesi, seppur quasi raddoppiato rispetto al valore dichiarato in dogana, «non era indicativo di per sé di alcun illecito fiscale (…) questo accertamento «in fatto» circa la mancanza di prova che i valori dichiarati in dogana fossero davvero inferiori a quelli reali, non può essere aggredito con il «nuovo» art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che quest'ultimo garantisce la motivazione soltanto «nel minimo costituzionale»; e considerando inoltre che la Regionale ha preso in esame sia l'aggiramento del «contingentamento» all'importazione, reputandolo sì illecito, ma ininfluente, sia il più elevato prezzo di cessione finale delle scarpe oggetto di trading, ritenendolo tuttavia irrilevante (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014)”.

Estratto: “il comma 4 ha natura immediatamente precettiva, prevedendo il diritto al rimborso del costo delle fidejussioni richieste dal contribuente e imponendo all’A.F. l’obbligo di provvedere allorquando sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella accertata”.

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