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Estratto: “non è quindi possibile porre a carico del venditore dell'edificio sorto su terreno (già) edificabile una (affermata) plusvalenza anche solo commisurata all'ulteriore capacità edificatoria non (ancora) sviluppata, perché si tratterebbe di porre su un soggetto diverso (il venditore) una tassazione che il legislatore ha fissato già in capo al compratore. Né si deve pensare che in tal modo il venditore si sottragga ai propri obblighi fiscali: infatti nel prezzo di cessione dell'edificio, come nella rendita catastale, è computata anche la capacità edificatoria inespressa”.

Estratto: “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017)”.

Estratto: “la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria”.

Estratto: “la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata in quanto la CTR non ha fondato la decisione sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'emissione del fermo ma ha invece ritenuto venuto meno il presupposto in base al quale il fermo era stato emesso in ragione dello sgravio della cartelle annullate e del fatto che per alcune pretese fosse maturata la prescrizione”.

Estratto: “Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l'assenza dell'iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari”.

Estratto: “l'eventuale maggior valore dei beni esportati doveva costituire oggetto di un puntuale accertamento non ad opera del giudice ma da parte dall'Ufficio, venendo in rilievo una verifica concernente il presupposto della pretesa impositiva”.

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