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Pillole sul mondo fiscale svizzero: apertura di un conto in Svizzera + Considerazioni sul lavoratore italiano operante in Svizzera

Mercoledì, 25 Marzo 2020 18:27

Polizza assicurativa estera: 3 cose da sapere

Polizza assicurativa estera: 3 cose da sapere

Accertamenti fiscali su veterinari: non sempre gli indizi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate sono sintomatici di evasione

Estratto: “Non è, quindi, sufficiente, ai fini della configurazione di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, dovendosi verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (Cass. Civ., 6 giugno 2011, n. 12201)”.

Estratto: “la prova del conseguimento di redditi che giustifichino le spese riscontrate ai fini dell'accertamento ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 600 del 1973 deve essere documentale, anche se non è indicato il particolare tipo di tale documento, per cui può essere considerata qualsiasi documentazione, purché riferita oggettivamente all'entità ed alla durata dei redditi in questione (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1510, Cass. 16 luglio 2015, n. 14885, Cass. 18 aprile 2014, n. 8995, Cass. 26 novembre 2014, n. 25104)”.

Estratto: “i servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale o di valore trascurabile, non sono imponibili, ancorché non assoggettati all'Iva in dogana, poiché, in difetto, sarebbe vanificato il regime di non imponibilità (Cass. 25 maggio 2018, n. 13119; Cass. 25 maggio 2018, n. 13117)”.

Estratto: “la lite (in cui può esser parte la sola l'Agenzia delle Entrate e non anche le altre Agenzie fiscali come per il condono di cui all'art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002) è pendente quando ha «...ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali [al 1° maggio 2011], è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”.

Estratto: “La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la peculiarità dei beni ceduti (indumenti di lavoro indossati dal personale durante il servizio) escludeva la facoltà di esercitare la rivalsa con conseguente deducibilità dell'Iva; in particolare, trattandosi di indumenti indossati obbligatoriamente dal personale la società non aveva la facoltà di esercitare la rivalsa, non potendo far gravare sui dipendenti né il costo degli stessi né l'Iva, con ciò escludendosi l'applicazione dell'art. 99 t.u.i.r che, invece, presuppone la possibilità di esercitare la rivalsa”.