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Prima parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

Estratto: “si è conferita ulteriore continuità all'orientamento espresso in tema di imposte dirette, quale ribadito dalle pronunce da ultimo richiamate sub 2.1., secondo cui (ex multis la citata Cass. n. 7853/16) «Ciò che rileva ai fini della norma in esame», cioè dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, «è la destinazione edificatoria originariamente conferita ad area non edificata, in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente ad intervento - su area già edificata - operata dal cedente e dal cessionario».

Estratto: “poiché nel caso in esame la contestazione della sanzione è conseguita al procedimento di revisione dell'accertamento, il diverso termine applicabile è, per l'appunto, quello stabilito dall'art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990, a norma del quale la revisione dell'accertamento è eseguita, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 1.4. Orbene, nel contesto della disciplina di cui al d.lgs. n. 374 cit., la "definitività" è ancorata, in base all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, alla data in cui è apposta sulla bolletta d'importazione l'annotazione dell'ufficio concernente l'esito dei controlli della dichiarazione doganale”.

Estratto: “le attività preparatorie debbono «essere considerate attività economiche ai sensi della sesta direttiva. Chiunque svolge atti preparatori è di conseguenza considerato soggetto passivo ai sensi dell'art. 4 di tale direttiva e ha diritto a detrazione» e la detrazione «rimane acquisita anche se, successivamente (..) si è deciso di non passare alla fase operativa e di mettere la società in liquidazione, di modo che l'attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta”.

Estratto: “la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio”.

Estratto: “Il dato letterale indentifica semplicemente i presupposti per l'indeducibilità dei costi, compresa anche l'ipotesi in cui del reato sia dichiarata la prescrizione. Non vuole invece intendere che, ove il reato sia prescritto, l'indeducibilità trovi automatica applicazione, spettando in questo caso proprio al giudice tributario, incidenter tantum, verificare se l'ipotesi delittuosa sia o meno applicabile. Il motivo è dunque fondato.”

Estratto: “La motivazione della sentenza, dopo aver riferito della normativa applicabile per l'accertamento fondato sugli studi di settore e dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sulle regole di riparto dell'onere probatorio, ha ritenuto superata la presunzione relativa posta a favore dell'Ufficio su una serie di rilievi circostanziali quali: a) la certificata incidenza del precario stato di salute del contribuente (sulla cui valenza indiziaria, cfr. Cass. 14/05/03 n. 7423); b) la struttura uni-personale di azienda "minima"; c) gli effetti della crisi economica (sulla rilevanza delle crisi economica nel superamento della presunzione cfr. Cass. 30/01/2018 n. 12273); d) l'attrezzatura non funzionante per fatto del terzo”.

Nel presente articolo ripercorriamo 7 punti ispirati dalla lettura di “Arguments: How To Persuade Others To Your Way Of Thinking”, di Tom Miles, libro dedicato specialmente alla logica ed a come applicarla, per essere maggiormente persuasivi, all'interno delle proprie argomentazioni (ma per questi ultimi aspetti faccio più che altro rinvio al manuale).

Estratto: “è principio consolidato di questa Corte che la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso”.