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Mancata iscrizione al VIES: l’Agenzia delle Entrate non può disconoscere solo per questo il regime di non imponibilità Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: “L'amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità dell'Iva applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario UE non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati ad una sussistenza di una frode e quando siano rispettati i requisiti sostanziali nelle operazioni messe in atto. Il principio è ormai consolidato ed è stato anche ultimamente riaffermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando nello specifico la Corte dichiara che gli artt. 131 e 138 della direttiva 2006/ 112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato neghi l'esenzione dalla imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale stato non è iscritto al sistema di scambio di informazioni m materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione”.

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Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Sezione/Collegio 13

Sentenza del 07/06/2017 n. 1425

 

L'Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di Prato, in persona del suo Direttore pro tempore, ai sensi degli artt. 53 D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche, propone appello contro XXX, avverso la sentenza n. 267/03/14 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato il 20/06/2014 e depositata il 05/09/2014 che aveva accolto il ricorso del contribuente in merito all'assoggettando all'imposta di tutte le cessioni di beni intracomunitarie effettuate nell'anno 20 11 per un importo complessivo dell'imposta stessa pari ad € 130.907,00.

FATTO

In data 12/09/2013 l'Ufficio notificava alla società XXX l'avviso di acce1tamento n. XXX avente ad oggetto l'anno di imposta 2011 per il recupero dell'imposta IVA per complessivi € 130.907.00 oltre sanzioni ed interessi. Detto recupero scaturiva dalla effettuazione ad opera della società, di cessioni intracomunitario in assenza della necessaria iscrizione nell'archivio VIES, previsto dall'art. 35 comma 15 quater del DPR 633 1972 così come modificato dall'art. 27 D.L. 78/20 10.

Attivato il procedimento di accertamento con adesione nell'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata con l'Ufficio questo veniva chiuso con esito negativo.

La società non condividendo i rilievi opposti dall’Ufficio proponeva ricorso lamentando la mancata comunicazione del provvedimento di esclusione dall'archivio Vies ed il contrasto della normativa italiana con le disposizioni comunitarie le quali non prevederebbero tra le condizioni per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie la sussistenza di un codice identificativo iva ma solo lo status di soggetto passivo di imposta.

Con memoria del 14/03/20 14, lo scrivente Ufficio si costituiva m giudizio ribadendo la legittimità del recupero fondato sulle modifiche apportate per effetto del D.L 78/2010 all'art. 35 del DPR 633/72.

Con sentenza n. 267 03 2014 depositata il 05 09 2014 la CTP di Prato accoglieva il ricorso presentato dalla contribuente compensando le spese di lite tra le parti.

L'Agenzia delle Entrate propone oggi appello per sostenere che i giudici della CTP di Prato

hanno accolto il ricorso della società ritenendo che. come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza n. 578/2010 non sia possibile "subordinare il diritto all'esenzione dall'iva di una cessione intracomunitaria al rispetto di obblighi di forma senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare senza porsi la questione se questi ultimi siano soddisfatti, eccederebbe quanto è necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta (v. sentenza Co. Cit. punto 29).

Infatti il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione dall’iva sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti anche se certi requisiti formali siano stati omessi da parte dei soggetti passivi''

In pratica, per i giudici pratesi la mancata inclusione nel Vies è un requisito formale la cui mancanza non legittima la revoca del regime di non imponibilità iva.

Sostiene l'Agenzia che tale convinzione deriva ai giudici di primo grado dalla lettura della sentenza sopra citata con cui, però, la Corte Europea ha risolto un contrasto diverso da quello sottoposto alla CTP di Prato.

Infatti, mentre il caso sottoposto ai giudici di primo grado attiene alla esclusione dal Vies della società - provvedimento da cui scaturisce l'impossibilità per la XXX di effettuare operazioni intracomunitarie avvalendosi del regime di non imponibilità - la sentenza della Corte di Giustizia n. C.578/10 attiene al diverso caso della errata indicazione del numero di partita iva in fattura.

Insiste ancora l'Ufficio nel sostenere che nella controversia che oggi ci interessa non si pone

affatto un problema di errata o mancata indicazione della partita iva del cessionario dei beni, la casistica che ci occupa riguarda il più grave caso della mancanza della qualifica di operatore intracomunitario e la società XXX non era abilitata a porre in essere operazioni ff} intracomunitarie in regime di non imponibilità, elemento sostanziale e non formale.

Osserva questa Commissione che l'amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità dell'IVA applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario UE non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati ad una sussistenza di una frode e quando siano rispettati i requisiti sostanziali nelle operazioni messe in atto.

Il principio è ormai consolidato ed è stato anche ultimamente riaffermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza C-21/16 del 9/febbraio/2017 e nella stessa direzione i giudici dell'Unione si erano già espressi con varie sentenze a far data dal 2012 (Sentenza C-273/11 del 6/09/2012 e C-587/10 del 27/09/2012) sostenendo l’irrilevanza ai fini della cessione quando nello specifico la Corte di Giustizia dichiara che gli artt. 131 e 138 della direttiva 2006/ 112/CE ·· ... devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato neghi l’esenzione dalla imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale stato non è iscritto al sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione".

Nel caso di specie non si evidenziano indizi legati alla sussistenza di una frode ma risultano rispettati i requisiti sostanziali nelle operazioni poste in essere pertanto deve essere respinto l’appello dell'Agenzia delle Entrate, ma nella difficoltà di interpretazione delle norme si compensano le spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione respinge l'appello dell'Agenzia Entrate. Spese compensate.

Firenze 12/04/2017

 

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