Massima: "Nullo quell'accertamento con la delega in bianco, come nel caso di specie in cui si tratta di una delega impersonale, "in bianco", senza l'indicazione specifica del soggetto delegato, quindi illegittima perché non si può ammettere una delega fatta per relationem ad un soggetto incerto. In tema di accertamento tributario, la delega di firma deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, a pena della sua nullità: non può consistere in un ordine di servizio o in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Soltanto in alcuni, diversi contesti fiscali - la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora, l'attribuzione di rendita - in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata".
Massima: “La sussistenza di una lista contenente dati bancari acquisiti (illecitamente) dal dipendente infedele di un istituto bancario, quale unico documento in grado di porre in correlazione il contribuente con presunte attività estere dallo stesso detenute, la cui attendibilità - a fronte delle reiterate ed inequivocabili negazioni del contribuente - non si regge su adeguati canoni di precisione e concordanza, non è di per sé sufficiente ad attribuire al contribuente stesso la titolarità del rapporto bancario, con successiva inversione dell'onere della prova ex art. 12, d.l. n. 78/09. (Nella specie, oltre all'assenza di elementi identificativi nel documento, le giacenze ivi indicate risultano inconciliabili con i redditi prodotti dal contribuente per la propria attività professionale - ricercatore universitario - né è possibile ricavare un riscontro indiretto in merito ad un tenore di vita non altrimenti giustificabile.)” - Direttiva CEE n. 77/779 Cass. sent. n. 1577/15
Massima:“La determinazione del reddito effettuata sulla base del “redditometro” impone all’Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni che hanno giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente in base al redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando alla predetta richiesta, provveda a trasmettere all’Ufficio i propri chiarimenti, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente, in mancanza della quale l’avviso è nullo per difetto di motivazione”.
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29,
Sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015
Massima: “Nel caso di società di persone, poiché l’accertamento del reddito prodotto in forma associata e quello imputabile per trasparenza ai singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ovverosia la società e i soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio”.