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Estratto: Pertanto deve ritenersi data la prova, da parte della contribuente, non solo della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) ma anche della "entità di tali redditi e la durata del loro possesso" circostanze sintomatiche sufficienti a far ritenere che le somme sono state utilizzate per l'acquisto dei beni suddetti. La norma di cui all'art. 38 del DPR 600/1973, infatti, legittima la presunzione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della «spesa per incrementi patrimoniali», la quale si presume sostenuta «salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti» In presenza di tale presupposto, la norma non impone altro onere all'amministrazione, ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente a offrire la prova contraria: prova testualmente riferita, nel successivo comma 6, al fatto che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte», con la espressa precisazione che «l'entità di tali redditi e la durata de/loro possesso devono risultare da idonea documentazione».

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Estratto: “a fronte di una analitica deduzione della prova contraria da parte della contribuente- come da elenco allegato al ricorso di primo grado riprodotto nel ricorso per cassazione- la CTR ha affermato in via meramente assertiva l’insufficiente giustificazione da parte di quest'ultima di tutte le movimentazioni bancarie oggetto di accertamento, senza effettuare una valutazione della detta prova in termini analitici e senza verificare se l'accertamento si fondasse sui soli versamenti e non anche sui prelievi”.

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Estratto: “La CTR ha violato i principi in tema di onere della prova e non ha motivato correttamente laddove, in favore dell'ufficio, si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni dell'avviso di accertamento sul collegamento tra incrementi patrimoniali ed investimenti ai redditi, e dall'altro lato, non ha considerato la prova contraria offerta dal contribuente. Il motivo è fondato, quanto meno sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.”

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