Estratto: “la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata in quanto la CTR non ha fondato la decisione sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'emissione del fermo ma ha invece ritenuto venuto meno il presupposto in base al quale il fermo era stato emesso in ragione dello sgravio della cartelle annullate e del fatto che per alcune pretese fosse maturata la prescrizione”.
Estratto: “Con riguardo ai crediti previdenziali oggetto dell'opposizione, dunque, era effettivamente applicabile il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale, come correttamente statuito dalla corte territoriale. Emerge del resto pacificamente dagli atti che le cartelle di pagamento erano state notificate (come sostanzialmente riconosce lo stesso agente della riscossione) più di cinque anni prima della notificazione del preavviso di fermo impugnato, con conseguente integrale maturazione del suddetto termine quinquennale di prescrizione”.