False fatturazioni e “frodi carosello”: tre casi giurisprudenziali
Estratto: “Pertanto, in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della " prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, occorre fare riferimento alla nozione di " superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del d.rn. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell' abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione”.
Estratto: “(...) l'orientamento più recente di questa Sezione, ha ritenuto di dover procedere ad un'interpretazione orientata al quadro costituzionale ed euro unitario di riferimento in applicazione dei due principi cardine del diritto comunitario regolanti il diritto fondamentale al contraddittorio endoprocedimentale, quali, il principio dell'equivalenza (secondo cui le modalità previste per l'applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi procedimenti amministrativi per tributi di natura interna) ed il principio di effettività (secondo cui la disciplina nazionale non deve rendere in concreto impossibili o eccessivamente gravoso l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'unione, dovendo porre il contribuente nelle condizioni di esercitare il contraddittorio). La nuova prospettiva ermeneutica, ha desunto l'applicazione di tali principi dall'esame di una serie di pronunce in cui la Corte di Giustizia Europea ha applicato il diritto al contraddittorio, coerentemente con la sua natura di diritto fondamentale (artt. 41 e 47 CDFUE), nei casi in cui il diritto comunitario non disciplini espressamente le modalità di esercizio di tale fondamentale diritto di difesa, statuendo le condizioni in base alle quali il diritto nazionale possa essere ritenuto rispettoso del diritto comunitario, nel disciplinare condizioni ed effetti del diritto al contraddittorio endoprocedimentale”.
Estratto: “secondo questa Corte, in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851).”
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Si tenga a mente, tuttavia, che il motivo fu inserito all’interno di un ricorso ben più ampio, il cui ulteriore contenuto argomentativo e motivazionale ha ovviamente influito in senso determinante sull’accoglimento delle richieste di annullamento avanzate con lo stesso.