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Estratto: “Nel caso di specie non vi è prova che l'appellata abbia conseguito alcun tipo di vantaggio personale dalle operazioni effettuate, pur se a monte poste al fine di eludere l'IVA, non avendo dunque avuto alcun ruolo nella frode. Come ritenuto dal giudice di primo grado essa ha infatti acquistato la merce da XXX e XXX secondo i correnti prezzi di mercato, circostanza documentata dalla XXX s.r.l. allegando sia fatture per materiali similari riferite all'anno precedente sia prezziario di operatore leader del settore plastico”;

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Estratto: “Correttamente l'appellante lamenta che la CTP non ha valutato le argomentazioni prospettate in punto conoscibilità della frode e non ha offerto una risposta al quesito circa il comportamento che avrebbe dovuto tenere per rendersi conto che l'effettivo cedente era diverso dal fatturante. Le circostanze evidenziate nella sentenza che richiama quelle indicate nell'avviso di accertamento e sopra richiamate nelle controdeduzioni dell'appellata Agenzia non sono significative. Non assume particolare rilievo la circostanza che la società cartiera fosse priva di magazzino talché la merce era spedita direttamente dai fornitori comunitari al destinatario, atteso che è frequente nella realtà imprenditoriale che operino ditte che effettuano ingrosso senza magazzino e come tali iscritte alla Camera di Commercio. D'altra parte la C. s.r.l. non aveva certo i poteri investigativi della Guardia di Finanza grazie ai quali è stata accertata la frode né aveva il dovere di effettuare verifiche sulla effettiva esistenza di strutture operative della ditta fornitrice”.

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