Estratto: “motivo è inammissibile, (a) non confrontandosi esso con la ratio decidendi della gravata decisione, ove non si discute affatto delle tematiche in questione, e (b) non risultando, in ogni caso, che esso affronti questioni già sollevate dall'Ufficio nel corso del giudizio di merito (cfr., in proposito, Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02); che, in conseguenza di quanto precede, il ricorso va rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate”.