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Estratto: “la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in I. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; b) per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; c) nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. In sintesi, non potendosi riscontrare -per le ragioni sopra esposte un trasferimento di ricchezza nell'atto di dotazione di beni in un trust solvendi causa, quale quello in esame e non potendosi individuare, come pretende la ricorrente, il presupposto di imposta nella semplice apposizione del vincolo, il ricorso è da rigettare.”

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, con cui si contestava infondatamente una presunta plusvalenza in relazione alla permuta di un immobile da demolire, sito su area edificabile, a fronte della cessione di un appartamento da costruire.

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Estratto: “Questa Corte ha costantemente affermato che in tema d'imposte sui redditi, l'art. 37-bis, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite”.

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Estratto: “il requisito della economicità non è richiesto dalla normativa in questione ma è valutazione squisitamente economica, rimessa all'imprenditore. E proprio a tale riguardo si richiama la recente Ordinanza della Suprema Corte n. 8981/2017, che afferma quanto segue: " ... Non è infatti dubbio che la seconda disposizione legislativa evocata (artt. 108, TUIR, 90, comma 8, L. 28912002) abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate associazioni sportive dilettantistiche”.

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Estratto: “è illogico affermare applicabili in misura proporzionale le imposte, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così la sentenza n.25478/2015; negli stessi termini le sentenze n.25479/2015, n.25480/2015, n.975/2018 e n.13141/2018). Quanto evidenziato ha, per chiare ragioni, valenza per trust autodichiarati e per trust non autodichiarati”.

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Estratto: “L'Agenzia non coglie la ratio decídendi del secondo giudice, il quale non è entrato nel merito della maturata decadenza perché in via preliminare ed assorbente ha ritenuto nulla (illegittima) la cartella per difetto di un elemento essenziale e cioè la corretta indicazione della data di notifica dell'atto presupposto. Questa affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nella cartella devono essere riportati gli elementi essenziali minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito”.

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Estratto: “Secondo l'orientamento di questa Corte con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, ai fini della sufficienza della motivazione, quando esamina i fatti di prova, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa”.

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Estratto: “L'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina dunque la nullità di tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento, nonché della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 21985 del 24/10/2011; n. 23607 del 20/12/2012; n. 11487 del 14/5/2013; n. 1786 del 29/1/2016; n. 18279 del 11/7/2018; n. 27837 del 31/10/2018)”.

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Estratto: “la giurisprudenza successiva (Cass. n. 19561/2014) ha confermato tali principi, ed ha, ulteriormente, ribadito che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dal più volte citato art. 12, si applica, al di là del mero tenore testuale, (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche, come nel caso che occupa, all'avviso di recupero del credito d'imposta”.

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Estratto: “l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate (…) L'originario vizio di motivazione dell'avviso non poteva essere sanato ex post dall'Agenzia, sicché non rileva, ai fini del rigetto del motivo, che la CTR abbia ritenuto nel merito provato il maggior valore dell'immobile sulla scorta di atti prodotti in corso di causa”.

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