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Estratto: “è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza -che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari”.

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Estratto: “ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti”.

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MassimaAi fini dell'imposta di registro, le sentenze di accertamento del credito, a seguito di opposizione all'ammissione allo stato passivo fallimentare, sono equiparabili alle sentenze di condanna. Conseguentemente è applicabile anche in tali casi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: è dunque illegittima la tassazione con imposta proporzionale sulla sentenza che ha ad oggetto crediti soggetti ad IVA. La decisione del giudice di merito è dunque censurabile quando esclude la rilevanza della natura del credito ammesso al passivo del Fallimento e quindi non prende in considerazione la sentenza n. 177/2017, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Tariffa allegata - Parte prima, art. 8, comma 1, lettera c) - del D.P.R. n. 131 / 1986 nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anzichè in misura fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento”.

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