Contratti di assicurazione estera: compilazione del quadro RW
Aprire un conto all’estero. Aprire un conto offshore
Polizza assicurativa estera: 3 cose da sapere
Estratto: “I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal contribuente in sede di proposizione dell'atto di appello, la CTR non motiva adeguatamente sulle questioni facendo, invece, genericamente riferimento a "conteggi effettuati a seguito di istruttoria nel contraddittorio con il contribuente" non chiarendo altresì le ragioni per cui le prestazioni di denaro sono state considerate trasferimenti verso l'estero con conseguente applicazione della relativa disciplina”.
Estratto: “Preso atto della fondatezza, sul punto, di tali deduzioni, l'amministrazione provvedeva all'annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di 'contestazione' ed alla sua sostituzione (…). Sennonchè, questa notificazione è avvenuta (…) ben oltre il termine annuale (…). Se è vero che l'amministrazione è sempre ammessa all'annullamento in autotutela, senza pregiudizio del successivo esercizio della potestà impositiva (che non si 'consuma' per il solo fatto di essere già stata esercitata con l'atto poi autoannullato), altrettanto indubbio è che tale successivo esercizio incontra pur sempre il limite del decorso, medio tempore, del termine decadenziale previsto dalla legge”.
Se ti è capitato di detenere del denaro all'estero è importante che tu legga l'articolo seguente in cui si spiegherà come comportarti per procedere secondo la legge e per evitare di avere delle brutte sorprese in futuro. Con alcune indicazioni anche in merito alla dichiarazione dei redditi ed in particolar modo sull'obbligo di dichiarazione del quadro RW.
Hai trasferito o detenuto delle somme di denaro all'estero per motivi di investimento o di tutela e non hai compilato il quadro RW?
In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla mancata compilazione del quadro RW e vedremo insieme alcuni casi che, a seguito di ricorso, si sono conclusi comunque a favore del contribuente che non è stato sanzionato.
Estratto: “Convinzione di questo Collegio è che il cittadino italiano possessore, all'estero, per esempio di obbligazioni, quote di fondi di investimento o di partecipazioni sociali deve in ogni caso (anche se si sono verificate delle perdite anziché dei guadagni) uniformarsi alla previsione di cui all'art. 4 sopra citato (in quanto i valori mobiliari in questione sono sempre produttrici di possibili redditi) ma se lo stesso individuo è titolare di un conto corrente (molto utile visto che le permanenze in Francia della coppia - la sig.ra XXX è di origine transalpina - sono frequenti ) infruttifero, l'obbligo non esiste. La lettera della legge è chiara - debbono esistere redditi prodotti all'estero, che nel caso che occupa sono assenti - ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale - anche questa assente -. La volontà del contribuente sig. XXX di avere a disposizione, all'estero, una somma, ancorché improduttiva, ma sempre disponibile, non fa scattare l'obbligo dichiarativo richiesto dall'Ufficio. Nel merito, la pretesa dell'Erario non può trovare giustificazione.