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Estratto: “in tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere (Cass., Sez. 5, n. 27871 del 31/10/2018; Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015). Nella specie, essendo stata oggetto di contestazione la sussistenza di delega al funzionario che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento, gravava sull'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la sussistenza di tale delega; non avendo l'Agenzia delle Entrate adempiuto tale onere, esattamente la C.T.R. ha ritenuto la nullità degli avvisi impugnati”.

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Estratto: “accolti in ragione della questione posta nel quinto motivo - relativa alla nullità assoluta degli atti impositivi, per la mancata loro sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato - che è fondata ed assorbente di tutte le altre. In tema di IVA, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.”

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Estratto: “il principio della inesistenza giuridica della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice, sancito dal secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., è estensibile a tutti gli atti processuali, e, quindi, anche al ricorso per cassazione, che sia privo non solo della indicazione della procura della parte ma anche della sottoscrizione dell'avvocato”.

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