Qualche settimana fa ho intervistato Michele Bresciani, autore di libri dedicati alla comunicazione, docente in corsi riguardanti l’ambito della comunicazione persuasiva. Dai tanti spunti affiorati nel corso delle chiacchierate con Michele, che mi hanno incuriosito oltre che colpito, emerge questa serie di articoli, in cui Michele, pensando proprio a noi avvocati, ci racconterà degli aneddoti e condividerà alcune riflessioni, che possono spingerci ad osservare meglio degli aspetti comunicativi utili per gli avvocati. L'articolo di oggi è intitolato: "La comunicazione non verbale. La nostra postura influenza il nostro comportamento in aula?"
Estratto: “ritiene il Collegio di dover condividere un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 781/2011 - Cass. n. 16434/2015), secondo il quale, in materia di contributi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, occorre distinguere, ai fini della disciplina fiscale applicabile, tra i presupposti d'imposta venuti in essere a norma dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., nel testo vigente al 31/12/1997 e le modificazioni intervenute su tale disposizione a partire dal 1/01/1998 (norma vigente in riferimento alla fattispecie concreta che qui interessa); 6. infatti nel testo dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., vigente a partire dal 1/1/1998, si è specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, "esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili" (vale a dire i contributi in conto impianti) indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”.
Estratto: “le significative divergenze non possono ricavate da precise soglie quantitative fisse di scostamento, ma comportano una valutazione multifattoriale (situazione economica e storia commerciale del contribuente, situazione del mercato e del settore di operatività) non disgiunta da opportuni termini di raffronto”.
Estratto: “non può Equitalia giovarsi del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. 6.2. Se è vero, infatti, che, essendo state entrambe parti del giudizio di primo grado, a ciascuna doveva riconoscersi il diritto all'impugnazione della sentenza resa dalla CTP (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), nondimeno l'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è rimasto circoscritto alla sola contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva, a ciò conseguendo, in difetto d'impugnazione sul punto da parte di Equitalia che ne aveva interesse, la formazione del giudicato interno sul rilevato difetto di notifica della cartella al contribuente”.
Estratto: “le risposte rese dalle autorità doganale all'esito della procedura di cooperazione amministrativa, pur potendo essere poste alla base della rettifica della dichiarazione doganale nel senso di non riconoscere l'esenzione daziaria o il trattamento daziario preferenziale e pur assumendo valore nel conseguente giudizio tributario, possono essere contestate dal contribuente”.
Estratto: “la questione proposta dalla controversia è essenzialmente se la vendita di area già edificata possa rientrare -a fronte di una riqualificazione operata dall'Ufficio sulla scorta di elementi presuntivi- nelle ipotesi, sicuramente tassative, previste dall'art. 81, comma 1, lett. b) T.U.I.R. (ora 67), il quale assoggetta a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Al quesito, questa Corte ha già di recente fornito, in fattispecie analoga, soluzione negativa”.
Estratto: “Secondo la Corte, «lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore», il cui apporto, «mediato o generico», all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Estratto: “in sede di legittimità è anche stato tracciato il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi. Esso deve essere fondato su deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, ma sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente a fornire la prova contraria”.
Estratto: “il giudizio di congruità non investe il giudizio di inerenza, ma la contestazione dell'Ufficio e, in particolare, i contenuti della prova posta a suo carico, che non può essere soddisfatta adducendo la mera antieconomicità dell'operazione, di per sé priva di rilievo. Ciò significa che, in materia di I.V.A., «l'inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa»”.
L’avvocato tributarista (o avvocato fiscalista) ha la funzione di rappresentare e difendere contribuenti ed imprese che hanno ricevuto lettere e/o atti dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, inviti, questionari, avvisi di accertamento, atti di contestazione) o controlli in azienda da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Ciò nella fase di verifica e, ancor di più, all’interno del processo tributario, che si svolge davanti alle Commissioni Tributarie.
Estratto: “il requisito della economicità non è richiesto dalla normativa in questione ma è valutazione squisitamente economica, rimessa all'imprenditore. E proprio a tale riguardo si richiama la recente Ordinanza della Suprema Corte n. 8981/2017, che afferma quanto segue: " ... Non è infatti dubbio che la seconda disposizione legislativa evocata (artt. 108, TUIR, 90, comma 8, L. 28912002) abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche”.
Massima: “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. sez. V n. 22426 del 2-7/22-10-2014 e ribadito da Cass. sez. V n. 118451 del 4-5/21-9-2016). E' errata l'affermazione secondo cui gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
Estratto: “Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori dì queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera”.