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I giudici ritengono errata la qualificazione “sopravvenienze attive”, operata dall’Agenzia, dei contributi della Regione, erogati per l’acquisto di beni ammortizzabili. Accolto il ricorso del contribuente.

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Estratto: “ritiene il Collegio di dover condividere un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 781/2011 - Cass. n. 16434/2015), secondo il quale, in materia di contributi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, occorre distinguere, ai fini della disciplina fiscale applicabile, tra i presupposti d'imposta venuti in essere a norma dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., nel testo vigente al 31/12/1997 e le modificazioni intervenute su tale disposizione a partire dal 1/01/1998 (norma vigente in riferimento alla fattispecie concreta che qui interessa); 6. infatti nel testo dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., vigente a partire dal 1/1/1998, si è specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, "esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili" (vale a dire i contributi in conto impianti) indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 16260 del 18 giugno 2019

RILEVATO che:

N. ricorre avverso la sentenza n. 376/04/12, depositata il 29/06/2012, con la quale la CTR della Campania ha riformato la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il gravame proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600/73, per l'anno d'imposta 2004, ed avente ad oggetto maggiori ricavi derivanti da sopravvenienze attive riconducibili ad un contributo concesso dalla Regione Campania al N., per spese di ristrutturazione di un immobile adibito ad albergo; la CTR, per quanto qui rileva, ha ritenuto che, pur essendo il contributo ricevuto dal contribuente qualificabile quale contributo in conto impianti, non essendosi completato l'ammortamento nell'ambito temporale prestabilito, tali somme vanno considerate tra le sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 3 0 bis, lett. b), del TUIR n. 917/86; avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione N. affidandosi a due motivi; l'Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.

CONSIDERATO che:

1. con il primo motivo articolato sotto un duplice profilo viene denunciata in relazione all'art. 360, 10comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 88, comma 3, lett.b) del TUIR n. 917/86, per avere la CTR erroneamente qualificato quale sopravvenienza attiva l'importo del contributo erogato al contribuente dalla Regione Campania, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza assoggettata a gravame;

2. con il secondo motivo, articolato anch'esso sotto un duplice profilo, il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360, 1°comma, n.3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 88, comma 1°, del TUIR n. 917/86, atteso che l'importo del contributo, pari ad euro 821,186,41, non avrebbe mai potuto costituire sopravvenienza attiva poiché notevolmente inferiore alle spese pari ad euro 1.204,456,24, affrontate dallo stesso contribuente per la ristrutturazione dell'immobile alberghiero condotto in locazione, nonché l'omessa motivazione della sentenza impugnata;

3. va esaminato per ragioni di ordine logico il primo profilo delle doglianze mosse con il primo motivo, essendo l'ulteriore profilo consequenziale, così come le censure contenute nel secondo mezzo di gravame;

4. al riguardo va, preliminarmente, osservato che, in punto di fatto la CTR, ha chiarito che l'oggetto della contribuzione regionale era rappresentato dalla ristrutturazione di un immobile adibito ad attività alberghiera;

5. in considerazione di ciò, ritiene il Collegio di dover condividere un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 781/2011 - Cass. n. 16434/2015), secondo il quale, in materia di contributi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, occorre distinguere, ai fini della disciplina fiscale applicabile, tra i presupposti d'imposta venuti in essere a norma dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., nel testo vigente al 31/12/1997 e le modificazioni intervenute su tale disposizione a partire dal 1/01/1998 (norma vigente in riferimento alla fattispecie concreta che qui interessa);

6. infatti nel testo dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., vigente a partire dal 1/1/1998, si è specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, "esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili" (vale a dire i contributi in conto impianti) indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato;

7. alla luce di tale principio di diritto, risultano, quindi, fondate le censure rivolte dal ricorrente nei confronti della sentenza pronunciata dalla CTR, atteso che la dizione letterale del citato art. 55, esclude che tra le sopravvenienze attive possano essere inclusi i contributi ricevuti, da enti pubblici, quali contributi in conto impianti; né rileva il mancato rispetto delle tempistiche di ammortamento, atteso che, lo stesso potrebbe rilevare solo nel caso, non emerso nella specie, di accertato inadempimento ed evasione fiscale in ordine alle rate di ammortamento, ciò che comporterebbe, comunque, l'applicazione della diversa disciplina concernente l'evasione fiscale correlata a contributi percepiti illecitamente dal contribuente;

8. di conseguenza, per quanto precede il ricorso va accolto, atteso che il presupposto d'imposta si è verificato (2004) sotto la vigenza del modificato art. 55 del T.U.I.R., vigente "ratione temporis";

9) il secondo profilo del primo motivo attinente a doglianze sulla motivazione della sussistenza del presupposto d'imposta, ed i due profili di cui al secondo motivo devono considerarsi assorbiti rispetto a quanto divisato in ordine al primo motivo;

10) per quanto precede il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata, le spese del giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza con compensazione per i gradi di merito

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5600,00 per compensi , in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, compensa le spese dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14.02.2019.

 

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