Estratto: “è pacifico che la ripresa consegue ad alcuni accessi c.d. istantanei, ossia diretti all'acquisizione di documentazione, cui non ha fatto seguito il rilascio del relativo verbale di chiusura delle operazioni, e che non è stato rispettato il termine dilatorio dell'art.12, comma 7, Statuto. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che tale garanzia si applica a tutti i tipi di accesso, inclusi quelli diretti all'acquisizione della documentazione alla base della ripresa, e solo dal rilascio del verbale decorre il termine di sessanta giorni”.
Estratto: “I motivi sono inammissibili in quanto censurano una valutazione operata dal giudice del merito che, con motivazione congrua e logica, ha considerato gli elementi forniti dal contribuente a giustificazione del reddito dichiarato e consistenti, in particolare, su situazioni metereologiche caratterizzate da siccità con conseguente danno alle riserve vegetative ed al patrimonio zootecnico, e su una grave emergenza sanitaria che aveva procurato l'abbattimento di ben settecentocinque capi di bestiame. Tali circostanze sono state valutate dal giudice del merito e costituiscono prove fornite dal contribuente in ottemperanza all'onere dedotto dall'attuale ricorrente. Il giudizio su tali prove e la loro valutazione non sono censurabili in sede di legittimità se, come nel caso in esame, logicamente e congruamente motivati”.
Estratto: “la commissione tributaria regionale non ha inteso applicare erroneamente la suddetta norma, bensì ha ritenuto - con un accertamento in fatto, qui non sindacabile - che le merci importate dalla P. rispettassero esattamente la classificazione dichiarata in dogana (quali «oggetti da tasca o da borsetta con superficie esterna di materie tessili»), proprio in forza di quanto attestato dalla successiva ITV emessa su sua richiesta dall'autorità doganale ai sensi dell'art. 12 del Codice”.
Estratto: “I due motivi del ricorso, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. E invero, censurando la violazione di plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dell'apprezzamento fatto dal giudice di merito, in ordine alla circostanza che la pubblicazione denominata "XXX" e importata dalla controricorrente in Italia, fosse da classificare - secondo la nomenclatura combinata approvata con il Regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio - come libro educativo anziché quale album fotografico”.
Estratto: “Tale orientamento consolidato, è stato confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n. 26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540, sempre in tema di dividendi, con cui si è affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta”.
Estratto: “stretto nesso tra la causa d'impugnazione dell'atto impositivo e quella d'impugnazione della cartella, venendo di nuovo alla presente controversia tributaria, è palese l'errore commesso dalla CTR nel dichiarare inammissibile il ricorso del socio contro la cartella esattoriale, quale effetto della definitività dell'accertamento nei suoi confronti, anteriormente al formarsi del giudicato sull'impugnazione, da parte della società e dell'altro socio, del medesimo dell'accertamento tributario”.
Estratto: “venuta meno la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non si può procedere all'accertamento induttivo dei maggiori ricavi, per l'asserito svolgimento di lavoro irregolare all'interno dell'azienda. Nè si può contestate l'omesso versamento delle ritenute, in assenza di rapporto di lavoro subordinato”.
Estratto: “la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile”.
Estratto: “Nella specie, la motivazione adottata dalla CTR non può dirsi né inesistente, né apparente, né contraddittoria, avendo la sentenza dato ampiamente conto, attraverso l'esame dei contratti intercorsi tra licenziante e licenziatario, delle ragioni per le quali ha ritenuto di dovere considerare non integrate le condizioni previste dalla normativa unionale, escludendo, pertanto, le royaltíes nel valore doganale ai fini del pagamento dei relativi diritti. 7.3. Una nuova valutazione da parte della S.C., peraltro fondata sugli stessi elementi di fatto già presi in considerazione dal giudice di appello, si tradurrebbe in un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità”.
Estratto: “corretta si mostra la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'invito a pagamento, che rinviava ad un processo verbale di constatazione di cui semplicemente si metteva il contribuente in condizione di «trarre copia ai sensi della legge 241/1990 e succ. mod.”.
Estratto: “l'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la «precisione» va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la «gravità» va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la «concordanza» richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. n. 2482 del 29/01/2019), risulta evidente che, nella specie, il ragionamento presuntivo operato dalla Commissione regionale, la quale si è limitata a desumere minori ricavi rispetto a quelli contestati dall'Ufficio sulla base di una stima forfettaria del ricarico esclusivamente fondata su una valutazione equitativa, risulta viziato”.
All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale inizia il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici, imprenditori e top managers, e chi ne ha scritto best sellers. Oggi parliamo con il Prof. Agostino La Bella.
Estratto: “L'illegittimità o la mancanza del provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità delle prove acquisite in seguito a un accesso domiciliare, anche nel caso in cui il contribuente abbia consegnato spontaneamente la documentazione”.