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Uno dei pilastri su cui si regge un’argomentazione corretta ed incisiva e, più che conta ai nostri fini, persuasiva, è la capacità di esprimere in maniera semplice il nostro messaggio.

La lettura del libro “The essential book of great lawyering”, libro sicuramente più incentrato sull’ambito dello sviluppo dello studio professionale come attività economica piuttosto che sulla persuasione, mi ha comunque ricordato quanto sia fondamentale uno dei principi cardine della comunicazione:

Estratto: “la S.C. - con la sua sezione quinta, stabilmente deputata a trattare le controversie tributarie (la stessa che in passato si è pronunciata in alcuni casi per la sussistenza della plusvalenza derivante da un trasferimento di terreno edificabile e non di fabbricato) - ha emesso una decisione articolata e rilevante che probabilmente comporterà il consolidarsi di un'interpretazione di nomofilachia definitiva ed omogenea di cui da tempo si avverte l'esigenza. In tale pronuncia, la numero 5088 del 21/2/2019, la Corte, dato atto dei contrasti registratisi anche in sede di legittimità, ha optato per l'orientamento secondo il quale "non è possibile porre a carico del venditore di un edificio sorto su un terreno (già) edificabile una (affermata) plusvalenza anche solo commisurata all'ulteriore capacità edificatoria non (ancora) sviluppata”.

Massima: “La regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori, mediante la cd clausola di delega, e le concrete modalità di esecuzione dei compiti delegati, con o senza la spendita del nome dei coassicuratori, non ha incidenza sulla nozione di operazioni di assicurazione che risulta radicata su due specifici elementi: la idoneità delle diverse prestazioni o attività ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico e l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore di servizio e l'assicurato, che ricorre nel rapporto di coassicurazione. L'attività di coassicurazione rientra, pertanto, nello schema della funzione assicurativa con conseguente esenzione delle relative prestazioni ai fini Iva”.

Estratto: “Il principio di "proporzionalità", però, non è limitato all'iva, ma riguarda anche le imposte dirette, dovendosi considerare la prioritaria tutela del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass., 5327/2019, proprio in tema di studi di settore, con uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore dell'8%, con il rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia delle entrate)”.

Estratto: “le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all'acquisizione della documentazione, com'è pacificamente avvenuto nel caso di specie. Principio questo confermato dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 24823 del 2015 (ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017)”.

Estratto: “La CTR, con specifico riferimento al caso di specie, si è limitata ad asserire che «la natura commerciale dell'ente ricorrente è emersa da plurime evidenze, non essendo riscontrabile in nessun senso quell'obiettivo di promozione sportiva, indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge» e che «non risulta essere stata effettuata alcuna partecipazione dei soci ad attività sociali». Tali affermazioni si palesano apodittiche, meramente assertive, obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, ponendosi così al di sotto del «minimo costituzionale» di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite”.

In questo articolo riportiamo 10 errori logici che possono essere di ispirazione per confutare l’argomentazione sviluppata dalla propria controparte processuale, e che devono essere evitati nel proprio ragionamento per non esporsi a repliche.

Nel presente articolo vedremo alcuni punti, enfatizzati dall’autore del libro “Closing Arguments & The P.E.R.M. Technique: Win Big, More often”, che può essere utile tenere a mente quando si scrivono i propri atti o si rappresentano in udienza gli interessi del cliente, al fine di – citando il titoletto del libro – “vincere di più, più spesso”.

Estratto: “secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica, il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell'accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito). La condotta del terzo, che ritarda nella consegna della documentazione non può certo essere imputata al contribuente”.