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Estratto: “Il primo motivo è inammissibile, dovendosi effettivamente rilevare come l'individuazione dell'oggetto del concorso a premi fossero i beni ritirati infine dal cliente e non i buoni ad esso rilasciati - ciò che avrebbe invece comportato la non assoggettabilità ad IVA dell'operazione se fosse stato considerato oggetto della cessione il credito in denaro incorporato nei buoni sconto consegnati ai clienti”.

Estratto: “questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il "minimo indispensabile" all'esercizio dell'attività”.

Estratto: “possono enunciarsi i seguenti principi di diritto: a) la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva che in via logica non ammette un tertium genus; b) la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste; c) nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile; d) il potere generale dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell'operazione economica sottesa trova un limite nell'indicazione precisa di carattere tassativo del legislatore, ove -nell'esercizio di discrezionalità politica che non trascende i limiti costituzionali di cui all'art. 3 e 53 della Carta- ha previsto per la cessione di edifici un regime fiscale/temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime fiscale”.

Estratto: “in tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere (Cass., Sez. 5, n. 27871 del 31/10/2018; Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015). Nella specie, essendo stata oggetto di contestazione la sussistenza di delega al funzionario che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento, gravava sull'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la sussistenza di tale delega; non avendo l'Agenzia delle Entrate adempiuto tale onere, esattamente la C.T.R. ha ritenuto la nullità degli avvisi impugnati”.

Estratto: “ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione”.

Estratto: “la violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci nel deposito «non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell'Iva all'importazione poiché questa è stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile applicato dal soggetto passivo» (punto 37), stabilendo che «la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo» (punto 49 e dispositivo)”.

Estratto: “Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la "presunzione" indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635)”.

Estratto: “il giudice d'appello ha utilizzato i dati fattuali prima richiamati (v. par. 3.1), coerentemente giungendo a sindacare la motivazione adottata dall'Ufficio, per aver recepito le risultanze del p.v.c. "in maniera passiva ed acritica in ordine ai profili innanzi evidenziati", ossia proprio quegli elementi accertati in fatto: si tratta, con ogni evidenza, di un giudizio lineare, sufficientemente costruito ed esposto, sia nelle premesse, che nelle conseguenze che se ne fanno derivare, nonché scevro da illogicità di sorta”. 

Estratto: “sentenza impugnata, seppur redatta in modo estremamente sintetico, consente di individuare il thema decidendum, consistente nella sussistenza del diritto della contribuente alla deduzione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di consulenza assicurativa rese in favore dei propri consorziati e del diritto alla detrazione della relativa i.v.a. assolta”.