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Guida agli obblighi per le prestazioni di servizi estere

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I controlli fiscali stanno diventando sempre più serrati ed è per questo che spesso i contribuenti hanno dubbi riguardanti la conformità o meno del loro operato rispetto alla disciplina fiscale.

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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

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In particolar modo, l'imposta sul valore aggiunto è caratterizzata da un'articolata regolamentazione ed impone ai soggetti passivi una serie di obblighi contabili.

In tale contesto le contestazioni degli Uffici sono spesso volte a rinvenire presunte condotte di evasione fiscale (termine con il quale si fa riferimento a comportamenti del contribuente che violano norme fiscali con il solo obiettivo di diminuire o eliminare del tutto il prelievo fiscale da parte dello Stato).

Ultimamente, in linea con quanto detto, un ambito che è stato oggetto di contestazioni è quello relativo alle prestazioni che vengono svolte nei confronti di una parte estera. Infatti, in questi casi commettere degli errori è abbastanza comune e per questo, che se sei un professionista o hai un'impresa che effettua operazioni con committenti esteri è opportuno approfondire il tema, anche attraverso questa guida in cui si forniranno indicazioni su come applicare l'Iva in riferimento a prestazioni di servizi rese da operatori UE o extra-UE , per evitare che tu possa incorrere in sanzioni, di importo spesso molto elevato.

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Principio di territorialità dell'IVA

In primis, è fondamentale partire dalle disposizioni concernenti il principio di territorialità della prestazione dei servizi. Infatti, uno dei principi dell'imposta del valore aggiunto è proprio quello della territorialità, poiché per far sorgere il rapporto giuridico d’imposta l’operazione prevista dalla norma tributaria deve realizzarsi nel territorio dello Stato o nel territorio della Comunità europea. In correlazione con l'art. 1 del DPR 633 che provvede a dare una definizione dell'imposta sul valore aggiunto, l'art. 7 del medesimo decreto fa riferimento al suddetto principio di territorialità spiegando che cosa vuole intendersi per "territorio dello stato". Tale principio si associa a quello soggettivo ed oggettivo, individuando così i presupposti richiesti per l'imponibilità dell'operazione. Tale principio, insieme a a quello soggettivo ed oggettivoTT

 

 

 

 

In merito a ciò è intervenuta anche la dottrina, la quale ha specificato che il territorio dello stato è il luogo in cui esso può esercitare la propria sovranità, ricomprendente anche lo spazio terrestre delimitato dai confini e dal mare territoriale.

Nel 2010, attraverso il D.lgs. n. 18, sono state introdotte nuove norme della direttiva 2008/8/CE circa la territorialità delle prestazioni di servizi. Difatti, è stato modificato il vecchio art. 7 del DPR 633/1972 introducendo, per le prestazioni di servizi, i nuovi articoli da 7-ter a 7-septies. Nello specifico, l’art. 7-ter fissa la regola generale per determinare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi generici, così disponendo: "le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti passivi (imprese) aventi partita Iva stabiliti in Italia. Oppure, quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato".

La regola stabilita dall'articolo detto fornisce il criterio da seguire quando vi siano servizi con operatori non residenti (UE o extra-UE), ossia se è necessario assoggettare ad IVA o meno una prestazione.

Invece, i successivi articoli da 7-quater a 7-septies prevedono, in merito alla territorialità, un’elencazione dettagliata dei servizi in deroga, a cui vanno applicate delle regole particolari, e riguardano ad esempio: prestazione di servizi relativi a beni immobili; prestazioni in riferimento al trasporto di passeggeri, etc.

Di fondamentale importanza, per l'individuazione della territorialità ai fini Iva della prestazione di servizi è lo status di committente, ovvero se è inquadrabile come committente "business" o come committente "consumer".

Di conseguenza, le operazioni saranno suddivise in:

1. B2B (business to business): prestazioni rese a soggetti passivi IVA in altri Stati UE e in questo caso si farà riferimento relativamente al luogo di tassazione al Paese di stabilimento del Committente del servizio, ai sensi dell'articolo 7 -ter, comma 1, lettera a), DPR n 633/1972);

2.B2C (business to consumer): prestazioni rese verso soggetti privatie, in tal caso, il principio di territorialità riguarderà il Paese del soggetto prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 7- ter, comma 1, lettera b), DPR n 633/1972.

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Definite le regole generali è possibile individuare il comportamento che deve essere adottato dal prestatore italiano nel caso in cui effettua un servizio nei confronti di un soggetto che non è residente.

Pertanto, quando la controparte è un soggetto passivo IVA che risiede in un altro Stato U.E.  vista la regola generale che, ricordiamo, prevede la tassazione del servizio nello Stato del committente, sarà compito del prestatore italiano emettere fattura senza applicare l’IVA, riportando la dicitura di inversione contabile”, ormai nota come “reverse charge” e il relativo riferimento normativo (“art. 7-ter D.p.r. n. 633/1972”). Invece, nell'ipotesi in cui si è innanzi ad un soggetto privato, in linea con il criterio indicato dall’art.7-ter, il servizio deve essere tassato nel Paese del prestatore e di conseguenza l’operatore italiano provvederà ad emettere la fattura applicando l’IVA.

È importante, per poter naturalmente adempiere agli obblighi legislativi, anche definire il preciso momento in cui decorre in capo al prestatore l’obbligo di emettere la fattura. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi si fa riferimento all’articolo 6, comma 6Dpr 633/1972 che così dispone: «le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi».

Tuttavia, se anteriormente a tali eventi è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo o è stata emessa fattura "l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento". 

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Alla luce di quanto sopra detto, vista la rigidità dei controlli fiscali e le "amare" conseguenze che ne possono derivare in caso di errori, ti consiglio sempre di affidarti ad un consulente del settore, che potrà guidarti, soprattutto nel caso di operazioni con soggetti esteri, sulla corretta fatturazione delle operazioni Iva, senza incorrere così in sanzioni.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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