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Il dato della “percorrenza media della corsa in taxi”: errata la ricostruzione induttiva dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Accolto il ricorso del contribuente.

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Estratto: “la censura coglie nel segno, posto che la CR ha errato nell'accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, facendo ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare, limitandosi invece a riferire l'attendibilità dei dati utilizzati riferendola alla fonte del dato ed alla sua diffusione ed utilizzazione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 5664 del 2 marzo 2020

RILEVATO che:

S.G., ricorre avverso la sentenza n. 33/24/12, depositata in data 17/05/2012, con la quale la C. della Toscana, Sez. Firenze, ha, parzialmente, riformato la pronuncia del giudice di primo grado avente ad oggetto l'avviso di accertamento a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito d'impresa accertato nei confronti del contribuente ai fini Irpef ed Irap, per l'anno d'imposta riferentesi al 2003; in particolare, per quanto di interesse,  ha fondato la pronuncia oggetto di impugnativa sui seguenti presupposti: a) risultano sussistenti i presupposti legittimanti, da parte dell'Ufficio, l'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 12 sexies comma 3 0 del d.l. n. 331/1993, e dell'art. 39 con-ma 10 lett. d) del d.P.R n. 600/1973, pur in presenza di congruità e coerenza dei dati dichiarati nello studio di settore SG72A; ; b) l'esistenza di gravi illogicità tra i corrispettivi dichiarati, ma soprattutto "l'abnormità dell'espressione fiscale" nel senso indicato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2876 del 6/02/2009 tra l'eseguità dei redditi d'impresa denunciati dal contribuente (euro 5744,00) e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni della attività, rende assolutamente inaffidabile la documentazione fiscale relativa ai ricavi realizzati dal contribuente; c) nel procedere alla rideterminazione del reddito d'impresa l'Amministrazione si è avvalsa di presunzioni gravi, precise e concordanti tali da assurgere a dignità di prova;

avverso tale sentenza ricorre SG, affidandosi a tre motivi;

l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, il ricorrente ha prodotto memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all'art. 360, comma 1°, nn. 5, e 3, c.p.c., la motivazione insufficiente e conseguente erronea applicazione dell'art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. in legge n. 427/1993, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR motivato in termini lacunosi in riferimento ai presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, ed in particolare, per quanto attiene le "gravi incongruenze" di cui all'art. 62 sexies, comma 3 0, del d.p.r. n. 600/73;

2. con il secondo mezzo di gravame viene dedotta, in relazione all'art. 360,10 comma, n. 5, c.p.c., l'insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, riguardanti la ricostruzione dei redditi del contribuente, effettuata dall'Ufficio, e riguardanti il percorso medio del taxi condotto dal S., ed il costo della corsa media;

3. con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 39, comma 1°, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore, senza che l'Ufficio avesse comprovato l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi ed i compensi ricavati dalla contribuente, e basandosi, invece, su fatti e circostanze aventi il contenuto di mere presunzioni;

4. va esaminato per ragioni di ordine logico il terzo motivo;

5. con detto mezzo di gravame il ricorrente lamenta che la Corte ha ritenuto l'accertamento induttivo fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, nonostante l'Ufficio, avesse presunto i pretesi maggiori ricavi (anche) da elementi a loro volta presunti, così violando il divieto del ricorso alla c.d. doppia presunzione desumibile dagli artt. 2727 e 2729 cod.civ;

6. il motivo è infondato;

7. infatti, la sussistenza nell'ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», è stata esclusa in quanto: « a) il principio "praesumptum de paesumpto non admittitur" (o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2727 e 2729 cod.civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod.civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea - in quanto, a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 33042/2019 - Cass. 18915/2015);

8. le censure prospettate con il primo motivo s'appalesano inammissibili sotto un duplice profilo;

9. nello specifico il ricorrente lamenta, innanzitutto che, nonostante le critiche che egli ha sollevato sul punto nei giudizi dì merito, la CTR non avrebbe considerato che il dato relativo alla cd. resa chilometrica (rapporto tra corrispettivi dichiarati dal contribuente nell'anno d'imposta 2003 e chilometri percorsi nell'esercizio dell'attività, indicati nello studio di settore depositato con la dichiarazione dei redditi del medesimo anno) non potrebbe compararsi, come ha fatto l'Ufficio per evidenziare ricavi non dichiarati, a quello conseguente all'applicazione delle tariffe stabilite dal Regolamento per il servizio di taxi adottato dal Comune dì Firenze, sì tratterebbe, infatti, di dati non omogenei, posto che dalle tariffe finalizzate a determinare il corrispettivo del servizio pagato dalla clientela si ricaverebbe una resa astratta, relativa ai soli chilometri percorsi dal taxi con a bordo il trasportato, mentre dalle dichiarazioni del tassista contribuente si otterrebbe una resa concreta, minore perché comprensiva anche dei chilometri percorsi dal taxi senza cliente a bordo;

10. tale profilo di censura non è ammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi contenuta sul punto nella sentenza assoggettata a gravame;

11. infatti la sentenza gravata si fa' carico della questione relativa alla percorrenza a vuoto ed evidenzia che tale elemento non possiede grande rilievo atteso che i contestati percorsi a vuoto sono, comunque, limitati dall'uso del radio taxi, mentre sui dati relativi alla percorrenza individua degli elementi che attestano l'assoluta inattendibilità del dato indicato nello studio di settore (percorrenza annua di 40520 km), in particolare: a)dalle schede carburanti è risultato un percorso di 57.000 km, con una differenza notevole rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che giustifica tale differenza con l'utilizzo del mezzo per gli spostamenti casa-lavoro, viaggi, ferie, motivi personali; b) l'assoluta mancanza di spese di manutenzione del veicolo, correlata alla percorrenza annua dì 57.000 km, il contribuente risulta possedere un'altra vettura, e ciò consente di ritenere limitato il ricorso al taxi per spostamenti casa-lavoro, viaggi, ferie ecc...;

12. gli elementi ora illustrati, sulla base dei quali la CR ha fondato, sul punto in questione, la "ratio decidendi", non sono stati puntualmente criticati dal contribuente che, come detto ha mosso censure non riconducibili alla "ratio decidendi"

13. è pure inammissibile l'ulteriore profilo di censura dedotto con il secondo motivo, ed inerente i servizi effettuati dal contribuente in convenzione, e le relative distinte che l'Ufficio ha considerato il numero delle corse giornaliere, numero, ritenuto inattendibile per la sua esiguità (anche in considerazione della vocazione turistica della città dove il tassista ha prestato servizio) di corse giornaliere ed annuali derivante dalla dichiarazione del contribuente;

14. infatti, anche, per tale profilo la doglianza non coglie "la ratio" della sentenza impugnata, atteso che il dato della rilevanza quantitativa delle corse in convenzione con quelle induttivamente accertate, è stato utilizzato dall'Ufficio per evidenziare l'anomalia, e quindi l'antieconomicità, dei servizi dichiarati dal contribuente, quindi per giustificare i presupposti dell'accertamento induttivo;

14. in realtà, e ciò costituisce ulteriore motivo di inammissibilità delle suddette censure, va evidenziato che, al di là della intestazione formale del motivo in disamina, con esse il ricorrente chiede, sostanzialmente, un riesame nel merito della vicenda processuale che esule dal potere di valutazione del giudice di legittimità che, attiene, invece, al controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dì assumere e valutare le prove, e di verificarne l'attendibilità e la concludenza;

15. s'appalesa, invece, fondato l'ulteriore profilo di doglianza con il quale il ricorrente lamenta che, nonostante le critiche da egli sollevate in merito alla lunghezza della corsa media dei taxi a Firenze, l'Amministrazione avrebbe preso in considerazione il relativo dato, non da un'indagine statistica del Comune di Firenze (che, come è stato dimostrato dal contribuente, non vi è stata) ma da un comunicato dell'Ufficio stampa dell'ente territoriale, emesso in relazione alla presentazione pubblica del tariffario dei taxi per l'anno 2007, e non costituisce un fatto idoneo a fondare la ricostruzione induttiva dei redditi operata dall'Ufficio;

16. la censura coglie nel segno, posto che la CR ha errato nell'accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, facendo ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare, limitandosi invece a riferire l'attendibilità dei dati utilizzati riferendola alla fonte del dato ed alla sua diffusione ed utilizzazione;

17. per quanto precede il ricorso va accolto in riferimento al secondo motivo entro i limiti di cui alla motivazione che prede;

18. per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CR dì Firenze che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CR di Firenze che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.12.2019.

 

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