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L’utilizzo delle massime di esperienza ed il vizio di violazione di legge. La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate (condannata a rimborsare 38.000 euro di spese processuali a favore del contribuente).

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Estratto:per questa Corte il ricorso alle nozioni di "comune esperienza" (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. ed al principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e quindi come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”. Non si possono, dunque, reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 4428 del 20 febbraio 2020

RILEVATO CHE:

1.In data 6-4-2004 L.M. (venditore), proprietario del terreno sito in Milano, e E.C., acquirente, titolare dell'intero capitale sociale della  Rec, quali persone fisiche, stipulavano un accordo in base al quale, ai sensi dell'art. 1381 c.c. (promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo), il primo si impegnava a far vendere il terreno di proprietà della società "intestataria", non espressamente indicata nella sua ragione sociale, ed il secondo a far acquistare dalla Rec tale terreno, al prezzo di euro 29.000.000,00.

Nel medesimo accordo veniva inseriti dei "patti parasociali", in base ai quali, ai fini della realizzazione di immobili sul terreno edificabile, il M. sarebbe divenuto socio al 49 °h della Rec, residuando il 51 % al C., dopo il necessario aumento di capitale delle quote, deliberato poi il 9-6-2004 per un ammontare di euro 30.000.000, di cui euro15.290.000 da sottoscrivere e versare contestualmente dal C. ed euro 14.700.000 da sottoscrivere dal M. o da sua società.

Lo slittamento del contratto definitivo era avvenuto per la scoperta di amianto sul terreno, con la conseguente necessità di opere di bonifica.

Il 21-6-2004 il legale del venditore comunicava al gruppo C. i dati della società venditrice, come da accordo ai sensi dell'art. 1381 c.c., ossia A. s.r.I., che aveva acquistato il terreno dalla G.T. il 14-6-2004.

Entrambe le società (A. s.r.l. e G.T.) facevano parte del gruppo M.

In data 2-7-2004 venivano stipulati tre atti: il primo con cui il M. confermò il proprio impegno, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare vendere il terreno dalla A. s.r.I.;

il secondo tra il C., per conto della Rec, ed il M., per conto della G.T., con cui la seconda si impegnava a cedere alla R.E. il diritto di utilizzare il progetto edilizio predisposto dal suo studio di architetti per la somma di euro 1.850.000,00; il terzo con cui la Rec acquistò il terreno dalla A. s.r.l. per la cifra di euro 34.200.000,00 (28.500.000 oltre Iva per euro 5.700.000,00).

Nei giorni successivi il M. sottoscrisse l'aumento di capitale della Rec s.r.l.. Successivamente l'A. si trasferì a Malta e non versò mai le imposte dovute. 2.L'Agenzia delle entrate emise due avvisi di accertamento nei confronti della Rec.

Il primo ai fini Iva (anno 2004) per la illegittima detrazione della somma di euro 5.810.048,50, in relazione alle due fatture emesse, rispettivamente, la prima da A. s.r.I., per la vendita del terreno (con Iva per euro 5.700.000,00), la seconda emessa dalla G.T. per il contratto collegato di cessione del diritto di utilizzazione del progetto (con Iva di euro 110.048,50), oltre che per infedele dichiarazione, in quanto la Rec avrebbe dovuto sapere che l'operazione era stata effettuata per evitare da parte di Aipa il pagamento dell'Iva.

Il secondo avviso ai fini Ires e Irap per gli anni 2004 e 2005, stante la indeducibilità dei costi per euro 29.050.242,49 per fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, oltre che per infedele dichiarazione.

Successivamente venivano emessi due ulteriori avvisi di accertamento per l'Iva 2005 e 2006, con riduzione degli importi, nel 2005, da euro 5.825.591,00 ad euro 15.543,00 e nel 2006, da euro 5.856.511 ad euro 46.463,00.

3.La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso della

società, in quanto la Rec, pur messa al corrente della intervenuta vendita del terreno dalla G.T. alla A. s.r.l. (contratto trascritto il 16-6-2004), si era comunque impegnata ai sensi dell'art. 1381 c.c., ad acquistare il terreno da una società indicata dal M.

Per gli anni 2005 e 2006, in relazione all'Iva, vi era stata duplicazione con l'Iva già accertata per il 2004.

4.La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza della Commissione provinciale, rigettando l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate. Il giudice di appello rilevava che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., il M. aveva assunto l'impegno di far vendere il terreno da una società del suo gruppo, più precisamente della "società intestataria", "senza indicazione della ragione sociale", sicchè il C., pur avendo saputo della avvenuta vendita da G.T. ad A. s.r.I., non poteva sottrarsi alla stipulazione del contratto, senza esporsi a cause di inadempimento contrattuale.

La Rec non poteva, poi, conoscere i comportamenti successivi di A.  s.r.I., che si era trasferita a Malta senza pagare le imposte. Il pagamento a Green Towers del diritto alla utilizzazione degli studi di progettazione era già ricompreso nella originaria scrittura del 6-4-2004. Non vi erano elementi per dimostrare che la Rec fosse consapevole dell'accordo simulatorio, mentre era pacifico che l'acquisto era realmente avvenuto e che il prezzo era stato effettivamente pagato dalla Rec alla A. s.r.l..

Anche senza l'interposizione di A., poiché il prezzo era stato già pattuito il 6-4-2004, la stessa somma sarebbe stata versata in favore della G.T., che avrebbe potuto comportarsi come A..

La doppia vendita aveva solo consentito al gruppo M., proprietario sia di G.T. che di A., di evitare una plusvalenza più rilevante nel caso di vendita da G.T. direttamente a Rec.

Nel Bilancio di A. al 2007, tra l'altro, emergeva liquidità per euro 31.309.358, segno che il prezzo era stato da tale società effettivamente incassato.

5.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate. 6.Resiste con controricorso la società, depositando memoria scritta.

CONSIDERATO CHE:

1.Con un unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce "in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c.", in quanto il giudice di appello non ha fatto ricorso a "elementari massime di esperienza" che "avrebbero dovuto governare il giudizio di fatto".

Inoltre, la ricorrente evidenzia anche una "motivazione insufficiente" su fatto controverso.

In particolare, il meccanismo fraudolento realizzato con l'operazione in esame, consisteva nel concatenare due cessioni dello stesso immobile, la prima, da G.T. a A., in modo da versare una modesta plusvalenza in quanto il bene viene venduto ad un valore vicino a quello di iscrizione in bilancio (valore storico), e la seconda, da A. a Rec, ad un valore doppio o triplo.

La Rec poteva iscrivere il bene in bilancio al prezzo di acquisto, minimizzando la plusvalenza che sarebbe emersa solo al momento della definitiva alienazione del bene.

La plusvalenza emerge per intero nel bilancio della società interposta (A.) che però essendo una cartiera viene posta in liquidazione o si trasferisce all'estero e non paga le imposte.

Poichè il M. ha acquistato il 49 % del capitale sociale della Rec, attraverso la vendita del terreno, il passaggio dello stesso alla Rec, e l'aumento di capitale di quest'ultima, il venditore è venuto a beneficiare di buona parte dei vantaggi della frode, ossia il credito Iva di Rec e la disponibilità dell'immobile a valori rivalutati.

Il giudice di appello non ha applicato una massima di comune esperienza, in quanto "non è seriamente credibile che chi si impegni a un acquisto di tale natura non si informi sulla titolarità del bene".

La Rec non poteva non sapere che titolare del terreno era la G.T..

Tale mancata informazione costituiva grave imprudenza o negligenza professionale; senza contare che la Rec si esponeva al rischio di revocatorie fallimentari o ordinarie, o azioni di evizione, dovendo, invece, al momento dell'acquisto, conoscere i recenti passaggi di proprietà del bene.

1.1.Tale motivo è inammissibile.

1.2. Invero, per questa Corte il ricorso alle nozioni di "comune esperienza" (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. ed al principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e quindi come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.

Non si possono, dunque, reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.

L'art. 115 comma 1 c.p.c. prevede, infatti, che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".

Pertanto, il principio di disponibilità delle prove, che si collega al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. ed al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c., trova una espressa deroga in caso di non contestazione dei fatti di causa ed in presenza di fatti che rientrano nella comune esperienza.

Il principio di non contestazione è uno strumento di semplificazione processuale che esonera la parte dall'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., non essendo più necessario dimostrare fatti che la controparte costituita non ha specificatamente contestato.

L'altra deroga al principio di disponibilità della prova, oltre alle espresse previsioni di legge che consentono al giudice di acquisire prove d'ufficio - principio inquisitorio (artt. 117, 118, 191, 213, 253, 254, 257, 281 ter c.p.c.) -, è rappresentata proprio dalle nozioni di fatto che "rientrano nella comune esperienza".

1.3.Per questa Corte, dunque, l'art. 115 comma 2 c.p.c. configura solo una mera facoltà per il giudice di avvalersi del notorio (potere discrezionale), con la conseguenza che il vizio può configurarsi solo nel caso in cui il giudice abbia fatto positivamente ricorso al "notorio" (Cass., 18 maggio 2007, n. 11643; Cass., 18 aprile 2007, n. 9244; Cass., 20 dicembre 1996, n. 11400; Cass., 9 ottobre 1995, n. 10555, per le quali la sussistenza del fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio; in termini anche Cass., 3 marzo 2017, n. 5438; Cass., 15 marzo 2016, n. 5089; Cass., 10 settembre 2015, n. 17906; Cass., 26 settembre 2018, n. 23026), mentre in caso contrario - ove il giudice non abbia ritenuto necessario, ai fini della decisione, avvalersi della nozione di comune esperienza - non è configurabile alcun vizio, tanto meno di motivazione, e dunque non può essere censurato in sede di legittimità il mancato ricorso al notorio, venendo la pronuncia ad impingere in una valutazione di merito, non sindacabile da questa Corte (Cass., sez. 6-3, 20 marzo 2019, n. 7726).

Con riferimento alla censura di motivazione di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., prima delle modifiche di cui al d.l. 83/2012, applicabile alle sentenze pubblicate a decorrere dall'11-9-2012 (nella specie la sentenza della Commissione regionale è stata depositata 1'1-10-2012, sicché trova applicazione il nuovo art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), si è affermato che il giudice è tenuto ad avvalersi, come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo, delle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici. Ne consegue che il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, a dette massime, in quanto interferente sulla valutazione del fatto, è suscettibile di essere apprezzato sotto il profilo del vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. Civ (Cass., sez 3, 28 ottobre 2010, n. 22022; Cass., sez 3, 10 aprile 2012, n. 5644).

Si è, invece, affermato, in relazione al nuovo art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c, che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una "inesatta nozione del notorio", da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (Cass., sez. 6-3, 22 maggio 2019, n. 13715).

Va, comunque, tenuta distinta la nozione di "massime di esperienza" rispetto al "notorio", in quanto il notorio attiene esclusivamente a fatti specifici e concretamente avveratisi, mentre le massime di esperienza costituiscono proposizioni di contenuto generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socio-economici, di cui il giudice può servirsi come regole di giudizio, secondo l'id quod plerumque accidit. Trattasi di canoni di ragionamento destinati a governare l'argomentazione di tipo presuntivo. Il fatto notorio, infatti, si definisce come ciò "la cui conoscenza fa parte della cultura normale della generalità" (Cass.Pen., sez. VI, 7 febbraio 1995, Cerciello), almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (Cass., sez. 5, n. 4501 del 21 febbraio 2007). Sono, invece, massime di esperienza, per la dottrina, le definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto da decidersi nel processo e dalle sue singole circostanze, conquistate con l'esperienza ma autonome nei confronti dei singoli casi, dalla cui osservazione sono dedotte ed oltre ai quali devono valere per i casi nuovi.

Pertanto, le massime di esperienza sono regole per la razionale valutazione della prova, in quanto tali astratte, seppure induttivamente ricavate dall'osservazione di una serie di casi concreti. La massima di esperienza, secondo la dottrina, è regola generale preesistente al fatto e da essa si ricava la spiegazione del fatto concreto.

Lo schema da applicare è, dunque, quello del sillogismo, laddove la massima costituisce la premessa maggiore ed il fatto concreto noto la premessa minore, così da giungere alla conclusione della scoperta del dato ignoto. Inoltre, nella fase della applicazione della massima di esperienza al caso concreto, accanto al procedimento deduttivo si pone talora quello "abduttivo" che, noto l'effetto, consente di ricostruirne la causa.

1.4.Nel caso in esame si vede in tema di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.

Per questa Corte, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere (in tal senso anche Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, causa C-277/14 PPUK; anche 15 luglio 2015, causa C-159/14 Koela -N; 15 luglio 2015, causa C-123/14 Itales; 13 febbraio 2014„ in causa C-18/13 Maks Pen Eood; 21 giugno 2012, in causa C-80/11 e C-142/11, Mahageben et David;), con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873).

Pertanto, ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., 14 marzo 2018, n. 6291; Cass., 28 marzo 2018, n. 7613).

L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l'inidoneità operativa del cedente, ma deve dimostrare altresì che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire ("avrebbe dovuto") tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore (Cass., 6864/2016).

1.5.Si è anche chiarito che l'immediatezza dei rapporti induce ragionevolmente a escludere in via presuntiva - a fronte di una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica - l'ignoranza incolpevole del cessionario o committente circa l'avvenuto versamento dell'Iva a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta (Cass. n. 8846/2019; Cass., n. 2398/2018; Cass., n. 30559/17; Cass., 24490/15; Cass., n. 17173/2018; Cass. n. 2565/2019). In tali casi, infatti, sarà il contribuente a dover provare, in applicazione dei principi ordinari sull'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'Iva versata (Cass.,n. 32092/2018; Cass., n. 20059/14; Cass. n. 10001/2018; Cass., n. 17161/2018). Va tenuto conto della qualificata posizione professionale ricoperta dal contribuente, sicchè se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate, oppure tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., n. 3591/2019)

1.6.Nella specie, secondo la valutazione del giudice di appello, l'amministrazione non ha indicato elementi indiziari idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della condotta illecita posta in essere dalla G.T. e dalla A. s.r.I.. In particolare, per la Commissione regionale vi erano molti elementi che dimostravano, al contrario, che la Rec s.r.l. non poteva in alcun modo sapere che il terreno le era stato ceduto dalla A., dopo il primo trasferimento da parte della G.T. alla A., un mese prima, con lo scopo da parte della A. s.r.l. di non versare l'Iva sull'importo ricevuto a titolo di corrispettivo della compravendita.

Per il giudice di appello, infatti, al momento della stipulazione della scrittura privata del 6-4-2004 tra le due persone fisiche, M., proprietario anche di G.T. e A. s.r.I., entrambe società del gruppo M., e C., socio unico della Rec s.r.I., era stato convenuto che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., il M. si impegnava a trovare una società del gruppo che avrebbe provveduto alla vendita del terreno, ed il C., si impegnava, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare acquistare tale terreno dalla Rec s.r.I.. Nel contratto del 6-4-2004, quindi, non era specificata la ragione sociale della società venditrice, indicata solo come "intestataria del terreno".

Pertanto, sempre secondo la ricostruzione della Commissione regionale, quando il 21-6-2004 era stato comunicato al C. che la società venditrice era la A. s.r.I., cui la G.T. aveva venduto il terreno pochi giorni prima (il 14-6-2004), il C., essendosi impegnato a far acquistare il terreno dalla Rec s.r.l. proveniente dalla "società intestatria" dello stesso ai sensi dell'art. 1381 c.c., non poteva più sottrarsi alla stipula del contratto di trasferimento, pena l'esposizione a cause per inadempimento contrattuale.

Solo dopo la vendita la A. s.r.l. si era trasferita a Malta ed aveva omesso di pagare le imposte.

Il rapporto tra Rec e G.T. non aveva un rilievo decisivo, in quanto era limitato, secondo l'accordo già assunto il 6-4-2004, all'acquisto da quest'ultima dei costi di progettazione delle opera da realizzare sul terreno. Il prezzo di acquisto, poi, era stato pattuito sin dal 6-4-2004, mentre il C. era stato informato della pregressa vendita, stipulata il 14- 6-2004, solo in data 21-6-2004, ed il procedimento penale a carico del C. era stato archiviato.

Né, per il giudice di appello, vi erano stati vantaggi fiscali anche per la Rec s.r.I., in quanto il preteso "gonfiamento del prezzo" della seconda vendita, ossia di quella del 2-7-2004, per consentire a Rec la detrazione di Iva e la detrazione di costi maggiorati, non vi era stato. Il prezzo di euro 29.000.000,00 oltre Iva era stato già previsto nell'accorso del 6-4-2004, con la promessa del fatto del terzo. Tale somma doveva, comunque, essere pagata, o a G., società del gruppo M., o ad A. (che aveva acquistato il terreno a soli euro 10.410.000,00 il 14-6-2004), anch'essa facente parte del medesimo gruppo, indipendentemente dalla interposizione di A..

Né l'Agenzia delle entrate aveva dimostrato il valore del terreno all'epoca delle compravendite; anzi un precedente tentativo di vendita era naufragato nel 2002 per il prezzo dello stesso terreno ad euro 42.000.000,00.

Per la Commissione regionale, quindi, la spiegazione più logica della interposizione di A. consisteva in una riduzione delle future plusvalenze in caso di vendita del terreno a terzi. Pertanto, il gruppo M. aveva inteso, con il doppio trasferimento, evitare al gruppo una plusvalenza "pesante" in caso di "vendita direttamente da parte di G.T.", "probabilmente proprietaria delle aree da molto tempo e quindi con un costo storico delle aree più basso".

Dal bilancio di A. del 2007, peraltro, emergeva una disponibilità liquida a distanza di tre anni dalla vendita del terreno, pari ad euro 31.309.358,00, a dimostrazione dell'effettivo passaggio di denaro da Rec ad A., senza un successivo ritrasferimento di tali somme al M. per effettuare il versamento per acquistare il 49 °A) delle quote della Rec , come da accordi del 6-4-2004.

1.7.Pertanto, da quanto emerge dalla motivazione della Commissione regionale sopra riportata, si rileva che nel ragionamento del giudice di appello non si è fatto mai ricorso a massime di esperienza, ma soltanto ad elementi indiziari.

Per tale ragione il motivo di ricorso fondato sulla asserita violazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c. è inammissibile, in quanto si incentra sulla mancata utilizzazione delle massime di esperienza enucleate dalla ricorrente.

Tale motivo è precluso in sede di legittimità perché attiene al vizio di motivazione di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. , come modificato dal d.l. 83/2012.

La violazione di legge ai sensi degli artt. 115 comma 2 c.p.c. e 360 comma 1 n. 3 c.p.c., è invece ammissibile solo nel caso in cui il giudice abbia fatto positivamente ricorso alle massime di esperienza, circostanza che in questo caso non si è verificata.

Va anche evidenziato che il fatto notorio utilizzabile dal giudice nella propria decisione, a norma dell'art. 115 cod. proc. civ., senza necessità di altri mezzi probatori, non può confondersi con la diffusione di un fenomeno non universale (Cass., sez 2, 28 novembre 1992, n. 12762).

1.8.Deve, poi, anche sottolinearsi l'impossibilità per questa Corte di qualificare il motivo di impugnazione per cassazione in modo diverso da quanto risulta dalla rubrica dello stesso ("in relazione all'art. 360, comma 1, numero 3), c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c."), in quanto è la stessa Avvocatura generale ad escludere espressamente la possibilità di applicare il vizio di censura della motivazione della sentenza del giudice di appello ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c.. Infatti, a pagina 25 del ricorso per cassazione si legge che "nella specie, non si chiederà alla Corte di sostituire a una massima di esperienza applicata dal giudice di merito una diversa massima di esperienza, con riedizione del giudizio di fatto, ma, come si vedrà, si censurerà appunto il non aver fatto ricorso, da parte della Commissione territoriale, a elementari massime di esperienza che avrebbero dovuto governare il giudizio di fatto e di cui, appunto, i giudicanti erano tenuti ad avvalersi".

Il vizio di motivazione è, dunque, escluso espressamente dalla volontà impugnatoria della Agenzia delle entrate. Inoltre, manca nel motivo di impugnazione ogni riferimento, anche solo puramente grafico, alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., quanto ad un possibile vizio di violazione di legge; in tal caso si sarebbe potuto consentire a questa Corte di valutare la sussistenza, la gravità e la precisione di ciascuno degli indizi indicati dal giudice di appello nella sua "diffusa" motivazione ovvero, se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice di appello abbia negato valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Cass., 10973/17 e giurisprudenza ivi citata), con riferimento a quella connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass., sez.un., 9961/1996). Né v'è stata, nel corpo del motivo di impugnazione, la specifica deduzione del vizio di violazione di legge in relazione al mancato rispetto dei criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., in caso di cessione di beni avvenuti nella immediatezza dei rapporti tra le parti. Neppure si è dedotto che la violazione di legge doveva essere rinvenuta nell'utilizzo di "principi applicativi", da parte del giudice di appello, distonici rispetto agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti e di conoscibilità delle irregolarità o dell'evasione, in ragione della "immediatezza" dei rapporti e della sussistenza di circostanze evidentemente sintomatiche dell'illegittimità delle operazioni ai fini Iva.

Non può essere escluso, allora, che il giudizio di fatto contrario ad una massima di esperienza, quando sia preso a base per l'applicazione di norme di diritto sostanziale, possa risolversi in una falsa applicazione della legge e che sia, come tale, censurabile nel giudizio di legittimità (Cass., n. 3118/1971; n. 2863/1969). Ma ciò, se valutato in termini generali, va traguardato al caso in concreto attraverso la lente del ricorso a critica vincolata che è tipico del giudizio di cassazione a cognizione determinata dall'ambito della denuncia del vizio dedotto (Cass., sez.un., 7931713). 2.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente Agenzia delle entrate, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

3.Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550; Cass., n. 889/2017).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della società le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 38.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 %.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2019

 

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