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Accertamento fiscale a tipografie: quando gli studi di settore portano a conclusioni errate

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Accertamento fiscale a tipografie: quando gli studi di settore portano a conclusioni errate

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Avviare un’attività di tipografia al fine di attuare un’idea imprenditoriale, è oggi più che mai un progetto commerciale ambizioso e potenzialmente molto redditizio.

La stampa di locandine, brochure, manifesti, guide, biglietti da visita, riviste ma anche la stampa su tessuti, porcellana e plastica rappresenta, infatti, un’attività molto richiesta da un numero elevato di clienti. Non solo privati o liberi professionisti ma anche aziende, più o meni grandi, necessitano della fornitura di prodotti tipografici.

Il successo di un’attività dipende, sempre più spesso, dalla capacità comunicativa e dalla qualità dei prodotti tipografici messi sul mercato.

Per tali ragioni il lavoro del tipografo non è più quello di un tempo. Egli non si limita ad avviare alla stampa di prodotti già preconfezionati dal cliente ma, sempre più spesso, si occupa anche di tutta la fase di grafica e disegno.

Un tipografo moderno, infatti, deve essere non solo bravo e professionale ma, soprattutto, deve conoscere le nuove tecniche di grafica digitale e web design nonché disporre di nuove e performanti strumentazioni.

Le nuove strumentazioni digitali, inoltre, che prendono il posto delle vecchie strumentazioni a getto di inchiostro, assicurano oltre a migliori risultati grafici anche tempi più veloci di esecuzione e, conseguentemente, la realizzazione di maggiori ricavi.

Ecco allora che la strumentazione a disposizione può condizionare in maniera significativa la capacità di produzione di una tipografia e, dunque, la sua capacità di produrre reddito.

Una tipografia può diventare un lavoro remunerativo a condizione che sappia imporsi nel mercato di riferimento con nuove tecniche e servizi di grafica avanzata. Si tratta, infatti, di un settore molto concorrenziale dove, però, la posizione strategica unita alla velocità ed alla capacità tecnica riescono a garantire un giro d’affari notevolmente diverso rispetto ad una tipografia vecchio stampo ed obsoleta.

Insomma, quello dei tipografi è un settore che ha fortemente risentito dell’avvento del digitale e della concorrenza sul web.

Non di rado capita che questo tipo di attività sia oggetto di accertamenti e verifiche fiscali tesi a rilevare le violazioni di carattere tributario ritenute commesse dai tipografi, specie quelli più rinomati.

Tra gli obblighi fiscali maggiormente contestati vi è quello concernente la mancata o irregolare emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, a fronte della cessione dei prodotti stampati. Anche l’omessa dichiarazione dei ricavi, l’indicazione di costi non deducibili e l’emissione di fatture false sono contestazioni spesso elevate alle tipografie. Il fine ultimo, a parere dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe quello di sottrarre alla tassazione e quindi all’imposizione fiscale, una parte dei ricavi conseguiti.

Tuttavia, quello che non si dice è che non di rado tali accertamenti, malgrado la sostanziale attendibilità delle scritture contabili tenute dal contribuente, non sono sempre e comunque adeguatamente motivati.

In particolare, capita che l‘Agenzia delle Entrate, basandosi sulle risultanze della Guardia di Finanza e degli organi di polizia Tributaria, emetta degli avvisi di accertamento e proceda alla rettifica in aumento dei ricavi o dei corrispettivi dichiarati, semplicemente effettuando una ricostruzione induttiva dei redditi dell’impresa. Altro frequente errore riguarda la percentuale di redditività delle tipografie che non può essere standardizzata ed uguale per tutte. Questa percentuale dipende infatti da una serie di fattori che riguardano i servizi offerti, la tipologia di stampati, la tecnologia adoperata. È evidente che una tipografia molto avanzata che si è aggiudicata una commessa di stampa di cartelloni elettorali avrà un volume di ricavi diverso da una tipografia di piccole dimensioni e poco innovativa.

Prestano, inoltre, il fianco a frequenti equivoci anche gli accertamenti basati sugli studi di settore che evidenziano presunte gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quegli derivanti dagli studi, in realtà inesistenti ed ingiustificati. Addirittura, in alcuni casi, è possibile anche che l’Amministrazione finanziaria sbagli nell’individuazione dello studio da applicare.

Per tutti questi motivi dati soprattutto dall’illegittimità del metodo di accertamento adoperato, spesso le tipografie sono costrette ad avviare un contenzioso tributario per ottenere l’annullamento della pretesa a tassazione.

Questo è quello che si è verificato nei casi di seguito esaminati.

Corte di Cassazione, V Sez. Civile, sentenza n. 9448 del 04 aprile 2019

Questa vicenda ha avuto ad oggetto il ricorso presentato da un tipografo contro un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate riscontrava che l'ammontare dei ricavi dichiarati per il periodo d'imposta contestato era inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Il tipografo, dal suo canto, ha dimostrato che tale scostamento era giustificato da una serie di fattori, fra questi: le sue precarie condizioni di salute che lo costringevano a periodi di inattività, la struttura uni-personale della sua piccola azienda che operava senza dipendenti, gli effetti della crisi economica, l'attrezzatura non funzionante.

A parere del contribuente, in sostanza, l’Agenzia delle Entrate non si era basata su indizi gravi e precisi rifacendosi, esclusivamente, alle risultanze derivante dagli studi di settore.

La Cassazione, dando seguito alla pronuncia dei giudici di merito, ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'accertamento statistico, dando valore agli elementi "a discarico" offerti dal contribuente che portavano a considerare il tipografo "non congruo" per lo studio di settore applicato.

Comm. Trib. Reg. del Lazio, sentenza n. 739/39/2011

Anche questa vicenda ha preso avviso da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente, esercente attività di produzione di servizi preliminari alla stampa tipografica, un ammontare dei ricavi dichiarati notevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore. In particolare, l'incoerenza si fondava sul margine operativo lordo sulle vendite, che era molto inferiore rispetto alla media di settore e quindi non poteva avere ragion d’essere un’impresa con margini operativi così esigui.

Al contrario la CTR aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in quanto fondato esclusivamente sugli studi di settore e privo di motivazione. A parere dei giudici, infatti, tali studi hanno valore di presunzioni semplici e quindi il semplice scostamento del reddito dichiarato da quello da essi risultante dagli studi non ne consentiva l'automatica applicazione. Al contrario l’Agenzia avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi indiziari oltre che motivar adeguatamente le ragioni della pretesa tributaria.

Comm. Trib. Reg. della Puglia, sentenza n.n. 91/2008

Di grande rilievo anche questa sentenza che, seppur datata, ha contestato l’applicabilità dello studio di settore ad un contribuente, esercente attività di tipografia e stampa. Quest’ultimo aveva ricevuto un avviso di accertamento basato su presunte gravi incongruenze fra il reddito dichiarato e quello derivante dagli studi settore.

Il tipografo ha contestato l'accertamento ritenendo che l’Amministrazione finanziaria avesse applicato un erroneo studio di settore relativo alla fabbricazione di prodotti cartotecnici. Egli, al contrario, non aveva mai espletato attività di fabbricazione di prodotti cartotecnici ma la sua attività economica riguardava solamente quella ordinaria di stampa tipografica.

La CTR ha dato ragione al contribuente ritenendo che l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, avesse erroneamente applicato lo studio di settore non conferente. Dall’altro lato, l’Agenzia delle Entrate non ha considerato tutte le ragioni giustificative ampiamente documentate dal tipografo. A parere del collegio giudicante, infatti, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad applicare in modo automatico gli studi di settore ma deve tenere in debita considerazione tutte le circostanze ed i documenti forniti dal contribuente.

 

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