Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Accertamento analitico-induttivo nei confronti del bar: possibile solo se sono esplicitate le incongruenze o presunzioni che giustificano una modalità induttiva di rettifica. Accolto il ricorso per cassazione del contribuente Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Estratto: la CTR, peraltro, ha del tutto omesso di specificare i presupposti in fatto idonei ad individuare le specifiche ragioni della valutazione, sicché resta oscuro quali siano le incongruenze e le presunzioni che, in concreto, avrebbero dignità di legittimare la modalità induttiva di rettifica”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. V

Ordinanza n. 22926 del 26 settembre 2018

RILEVATO CHE

- X, esercente attività di bar, impugnava l'avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap per gli anni d'imposta 2003 e 2004, emesso dall'Agenzia delle entrate a seguiti di accertamento analitico induttivo, con rideterminazione dei ricavi in base al caffè somministrato al banco;

- la Commissione tributaria provinciale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva del 30% i ricavi; la sentenza veniva confermata dal giudice d'appello;

- la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso;

CONSIDERATO CHE

- il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'accertamento analitico-deduttivo;

- il motivo è fondato nei termini che seguono;

- va premesso che, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, la presenza di una contabilità regolare non condiziona l'esperimento di un accertamento analitico-induttivo che si fondi su presunzioni, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti (v. tra le tante Cass. n. 20060 del 24/09/2014);

- è poi corretto, in linea generale, che legittimamente l'Agenzia delle entrate può procedere a tale accertamento ove "l'entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza" (Cass. n. 10649 del 03/08/2001, citata con progressivo erroneo dalla CTR; Cass. n. 26130 del 13/12/2007; Cass. n. 14364 del 30/06/2011);

- la CTR, peraltro, ha del tutto omesso di specificare i presupposti in fatto idonei ad individuare le specifiche ragioni della valutazione, sicché resta oscuro quali siano le incongruenze e le presunzioni che, in concreto, avrebbero dignità di legittimare la modalità induttiva di rettifica;

- il secondo motivo, con il quale si censura nuovamente la violazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché vizio logico motivazionale in ordine alla ricostruzione dei ricavi attraverso il riscontro dei caffè somministrati, resta assorbito;

- in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente, in diversa composizione;

P.Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 febbraio 2018

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 2914 volte