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INDICI DELLA “INDISPENSABILITÀ”  DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEL MEDICO LEGALE. RESPINTO L'APPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE  NE SOSTENEVA L'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE NEGANDO AL CONTRIBUENTE IL DIRITTO AL  RIMBORSO IRAP.

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Estratto: “il contribuente professionista svolge la propria attività di medico legale, effettuando perizie per l'autorità giudiziaria e per enti assicurativi o studi legali, senza un'organizzazione eccedente quella minima indispensabile per l'attività stessa, in assenza di lavoratori dipendenti, avvalendosi, in via saltuaria ed occasionale, di collaboratori esterni ed, in caso di perizie per conto dell'autorità giudiziaria, utilizzando beni strumentali indispensabili, quali un automezzo, necessario per le vacazioni tra i vari distretti dei tribunali, un computer ed una fotocamera, indispensabili per documentare gli accertamenti medico - legali effettuati, nonchè mobili d'ufficio minimali; ciò risulta dai quadri documentali già allegati e versati in causa dal contribuente, relativamente agli anni in accertamento, 2013 e 2014, ai compensi percepiti, ai costi di lavoro dipendente, pari a zero, stante la già menzionata assenza dello stesso, alle spese mensili dello studio ed agli ammortamenti, dati ed elementi tutti non contestati fondatamente e soprattutto con controprove da parte dell'Agenzia e ritenuti dalla Commissione, anche nella presente sede d'appello, non eccedenti l'indispensabilità per lo svolgimento dell'attività menzionata.”.

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Sentenza del 16/01/2020 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 24

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza n. 1420/04/18, depositata in data 28/03/2018, ha accolto il ricorso presentato da M. F. G. S., esercente l'attività di medico legale, avverso il silenzio - rifiuto costituitosi a seguito di istanza all' AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE II^ DI MILANO (in seguito Agenzia per brevità), presentata ai fini del rimborso dell'I.R.A.P. pari ad euro 11.606,00 versata relativamente agli anni d'imposta 2013 e 2014.

Il ricorrente precisava di aver corrisposto le suddetta imposta, sebbene non fosse a ciò obbligato, avendo svolto la summenzionata attività professionale senza l'ausilio di un'autonoma organizzazione, con il principale apporto dei proprio lavoro, avvalendosi di collaboratori esterni unicamente In caso di redazione di perizie richieste dall' A.G. e di aver utilizzato beni strumentali strettamente indispensabili per l'esercizio della propria attività, quali computer, fotocamera, autoveicolo, in assenza di lavoratori dipendenti e con il supporto di costi minimi in relazione ad immobili e ad ammortamenti

Infine il ricorrente evidenziava che, per gli anni d'imposta precedenti quelli in oggetto nella causa, di cui trattasi, gli era stata riconosciuta l'esenzione dall'I.R.A.P., con Sentenze passate in giudicato, in riferimento al d.lgs. 446/1997, in particolare ex art. 2.

L'Agenzia, costituitasi ritualmente in giudizio, sosteneva, ex art. 2 testè menzionato, che l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata - come nel caso di specie -, diretta alla prestazione di servizi, fosse soggetta all'I.R.A.P., anche in caso di esercizio di attività professionale, la quale era stata svolta con l'ausilio di beni ammortizzabili (quote di ammortamento pari ad euro 5.500.00), corrispondendo compensi di entità superiore ad euro 20.000,00 e sostenendo spese di circa euro 25.000,00, in gran parte non documentate e con l'ausilio di collaboratori esterni non occasionali.

La Commissione adita accoglieva, in diritto e nel merito, gli assunti del ricorrente;

- in data 08/10/2018 l'Agenzia (Ufficio Legale) ha presentato atto d'appello ed in data 19/03/2019 il contribuente, rappresentato e difeso dall'avv. F. D. T., ha presentato controdeduzioni;

- la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, nonchè della normativa ivi evidenziata, cui fa espresso e specifico riferimento ai fini del decidere nella presente sede d'appello, osserva quanto segue.

La normativa di riferimento è il d.lgs. 446 del 15/12/1997 (G.U. n. 298 del 23/12/1997, Supplemento Ordinario n. 252), in particolare ex art. 2, e successive modifiche, secondo cui anche il professionista, come nella fattispecie, che ci occupa, può essere soggetto all'I.R.A.P .. In particolare, in caso di ritenuta non assoggettabilità, è onere del contribuente provare l'esenzione dall'imposta menzionata e la legittimità del rimborso, richiesto, di quanto versato a titolo del tributo stesso.

Preliminarmente va evidenziato che, come confermato anche dalla recente Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019 della Corte Suprema di Cassazione, "nel processo tributario è ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'articolo 24 Cost. .... di esercitare il diritto fondamentale della difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate".

Ancora e nel merito della controversia, tenuto conto del principio statuito dalla Corte Suprema di Cassazione (ex pluris Sent. n. 9214/2007, cui è seguita la Sent. n. 12108/2009, Cass. ss. UU.), dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, depositata in data 21/05/2001, il contribuente professionista svolge la propria attività di medico legale, effettuando perizie per l'autorità giudiziaria e per enti assicurativi o studi legali, senza un'organizzazione eccedente quella minima indispensabile per l'attività stessa, in assenza di lavoratori dipendenti, avvalendosi, in via saltuaria ed occasionale, di collaboratori esterni ed, in caso di perizie per conto dell'autorità giudiziaria, utilizzando beni strumentali indispensabili, quali un automezzo, necessario per le vacazioni tra i vari distretti dei tribunali, un computer ed una fotocamera, indispensabili per documentare gli accertamenti medico - legali effettuati, nonchè mobili d'ufficio minimali; ciò risulta dai quadri documentali già allegati e versati in causa dal contribuente, relativamente agli anni in accertamento, 2013 e 2014, ai compensi percepiti, ai costi di lavoro dipendente, pari a zero, stante la già menzionata assenza dello stesso, alle spese mensili dello studio ed agli ammortamenti, dati ed elementi tutti non contestati fondatamente e soprattutto con controprove da parte dell'Agenzia e ritenuti dalla Commissione, anche nella presente sede d'appello, non eccedenti l'indispensabilità per lo svolgimento dell'attività menzionata.

Va specificato che il libro cespiti ammortizzabili è già stato esibito in udienza di primo grado di giudizio, ma la Commissione Tributaria Provinciale, valutata l'irrisorietà degli importi, non ha ritenuto di acquisirlo; nella presente sede si ritiene che detti importi siano adeguati, oltre che minimali, in riferimento alla tipologia dei beni di riferimento, necessari per l'esercizio dell'attività svolta.

Quanto agli altri dati già esposti in sede di primo grado di giudizio, le altre spese ed i compensi a terzi non sono elevati, in relazione alle prestazioni, qualitativamente e quantitativamente, rese e, comunque, non tali, da costituire indici sintomatici dello svolgimento di un'attività professionale esercitata con l'ausilio di un'autonoma organizzazione, stante la indispensabile e continua presenza ed applicazione del contribuente professionista.

In particolare quanto ai compensi a terzi, va evidenziato che il contribuente svolge l'attività di medico legale in base alla nomina personale ricevuta da parte dell'autorità giudiziaria ed, in caso di valutazioni complesse, il Giudice provvede alla nomina di specialisti di settore, di cui il contribuente deve avvalersi, per cui i compensi corrisposti a terzi non si riferiscono a professionisti coordinati e soggetti al controllo del contribuente, ma a soggetti incaricati dal Giudice, restando, in ogni caso, referente il medico legale, per cui lo specialista di settore resta collaboratore non del medico legale, bensì del Giudice stesso.

Ciò premesso e considerato, l'appello risulta infondato e va respinto;

- le spese processuali del grado sono a carico dell'Agenzia soccombente;

- ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta;

                                                      P.Q.M.

Respinge l'appello e conferma la Sentenza impugnata; condanna altresì l'Agenzia appellante alla rifusione delle spese processuali del grado liquidate ineuro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

 

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DLP