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PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA' TRA L'IMPOSTA DI REGISTRO E L'IVA: É ILLEGITTIMO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE CHE PREVEDE LA TASSAZIONE IN MISURA PROPORZIONALE IN LUOGO DI QUELLA FISSA.

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Estratto: “Il (...) principio dell'alternatività trova applicazione in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti.  Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in buona sostanza proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante.

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Sentenza del 03/12/2019 n. 4859 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S. R. SPA propone appello avverso la sentenza della CTP di Milano n. 297/1/2019 che ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta ed irrogazione sanzioni n. XXXXXXX, emesso dal!' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Milano.

Tale avviso di liquidazione era finalizzato alla riscossione dell'imposta di registro di un procedimento monitorio instaurato dalla società contribuente nei confronti della società T. di M. L. per il pagamento di euro 14.386,24 oltre interessi dalla domanda e spese legali.

Secondo la contribuente doveva trovare applicazione l'imposta nella misura fissa in luogo di quella proporzionale del 3% applicata dall' Ufficio in forza del principio di alternatività tra l'imposta di registro e l'Iva.

Le fatture poste a base del decreto ingiuntivo avevano ad oggetto servizi svolti dal personale dell'appellante nei confronti della debitrice T. di M. L. e la contribuente precisava che l'imponibile fuori campo Iva indicato nella fattura era costituito dal costo del lavoro dei lavoratori somministrati alla società debitrice e nel dettaglio riguardava : le retribuzioni dirette e differite, i contributi inail, quelli inps, i contributi per la formazione del personale, le addizionali comunali e quelle regionali.

In ogni caso, poiché il credito vantato dall'appellante, era fondato su fatture IVA l'imposta di registro doveva essere applicata in misura fissa.

Costituitosi l'Ufficio insisteva per il rigetto del ricorso ed il riconoscimento della legittimità del proprio oprerato nell'applicazione dell'imposta proporzionale.

Il primo collegio, con la sentenza n. 297/1/2019 respingeva il ricorso, condannando alle spese, rilevando come nel caso di specie il credito oggetto dell'intimazione giudiziale e cioè il rimborso (sotto forma di pagamento) degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di lavoratori è tenuto a corrispondere ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. f) all'impresa fornitrice degli stessi, non è compreso nella base imponibile dell'Iva (L196/1997 art 26 bis), con conseguente inapplicabilità del principio dell'alternatività tra Iva ed imposta di registro.

Avverso tale sentenza propone gravame la società contribuente, eccependone la nullità per carenza di motivazione, essendosi il primo collegio limitato ad esporre le tesi contrapposte e concludendo con la mera affermazione La Commissione ritiene infondato l'appello; e comunque chiedendone la riforma per erronea applicazione dell'art 40 , comma 1, DPR 131/86 in quanto le fatture poste a base del decreto ingiuntivo comprendono le seguenti voci :

1) imponibile fuori campo Iva ex art 26 bis L.196/97;

2) imponibile Iva: è il margine di impresa soggetto ad Iva;

3) imposta (IVA).

Precisa la contribuente che tra le medesime parti sul punto sono intervenute alcune pronunce della Commissione Tributaria Regionale di Milano tutte passate in giudicato, e tali sentenze hanno stabilito l'applicazione al caso di specie del principio altematività Iva-registro e quindi l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

L'ufficio costituitosi resiste osservando come la sentenza impugnata debba essere confermata sia per essere la stessa ampiamente motivata, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che per essere la stessa corretta sotto il profilo giuridico.

I precedenti citati dalla contribuente, secondo l'Ufficio, riguardano casi diversi da quello in esame in questa sede ed in ogni caso la scelta di non ricorrere alla Corte di Cassazione, consentendo il passaggio in giudicato di sentenze di merito sfavorevoli, è stata assunta dall'Ufficio, nei casi citati dalla parte, all'esito di una valutazione costi- benefici e deflazione del contenzioso, trattandosi di importi molto modesti.

La società contribuente replica con memoria illustrativa.

La Commissione Tributaria Regionale

                                                              OSSERVA

L'appello è fondato.

La sentenza del primo collegio, seppur motivata, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante che ne assume la nullità, deve essere riformata in accoglimento della tesi sostenuta dalla società contribuente in ordine alla applicazione al caso di specie della tassazione in misura fissa in forza dell'applicazione del principio di alternatività tra Iva e Registro.

Come riportato nelle premesse, la società contribuente otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 28/2015 nei confronti della società T. E. di M. L. per il pagamento dell'importo di euro 14.386,24 sulla base di fatture IVA , come si evince dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado.

Con l'avviso di liquidazione notificato, e qui impugnato, l'Ufficio esigeva l'imposta proporzionale, nella misura del 3% sulla somma capitale di euro 14.386,24 sul presupposto che nelle fatture posta a base della procedura monitoria fossero inserite voci cd fuori campo Iva, in particolare i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti ed i loro stipendi (trattandosi di somministrazione di lavoro), e pertanto non trovasse applicazione il principio dell'alternatività di imposta.

Questo collegio non condivide la tesi sostenuta dall'ufficio per le ragioni che seguono.

Il credito vantato dalla società appellante è pacificamente fondato su fatture Iva emesse dalla ricorrente per le prestazioni di servizio svolte nei confronti della debitrice e rimasti insolute.

L'art 40, comma 1, DPR 131/86 prevede testualmente che "per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa."

Le fatture alla base del decreto ingiuntivo emesse dall'appellante nell'ambito della attività di somministrazione di lavoro comprendono le seguenti voci:

l) imponibile fuori campo Iva ex art 26 bis L.196/97;

2) imponibile Iva: è il margine di impresa soggetto ad Iva;

3) imposta (IV A).

L'art 26 bis della L.196/97 prevede che : i rimborsi degli oneri retributivi previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenute in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del D.P.R. 633 1972.

Come osservato dall'appellante la ratio della norma sopra citata è evidente volendo il legislatore evitare l'assoggettamento ad Iva oneri di palese natura retributiva e contributiva estranei in quanto tali all'ambito di applicazione del tributo ed altri tributi. In materia di somministrazione di lavoro attività svolta dalla società appellante, le agenzie per il lavoro pagano direttamente gli stipendi e i contributi previdenziali

Peraltro nessuna norma prevede che questi importi debbano essere soggetti a tributo.

Pertanto l'imponibile fuori campo Iva indicato nelle fatture costituisce una parte integrante delle fatture e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati e tali importi non possono essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo Iva come sostenuto dall'ufficio.

Il richiamato principio dell'alternatività trova applicazione in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti.

Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in buona sostanza proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante.

Nel caso in esame deve pertanto essere riformata la sentenza impugnata ed in applicazione del citato principio di alternatività IVA REGISTRO applicata all'importo capitale sotteso alla procedura monitoria la tassazione in misura fissa.

L'avviso di liquidazione impugnato va quindi parzialmente annullato e confermata la sua legittimità nei limiti dell'imposta fissa applicabile al caso di specie.

Trattandosi di questione interpretativa le spese di lite dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti.

                                                                PQM

La Commissione accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'originario ricorso.

Spese dell'intero giudizio compensate.

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