Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Cassazione: illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta di registro che indica solo data e numero del provvedimento civile ma omette di allegarlo all’avviso. Accolto il ricorso per cassazione.

Scritto da
Vota l'articolo!
(2 voti)

MassimaL'avviso di liquidazione per imposta di registro, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di sufficienza della motivazione”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Ordinanza del 16/11/2018 n. 29491 -

Rilevato:

che la Banca XXX s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova.

Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2011;

Considerato:

- che il ricorso è affidato a due motivi;

- che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1° L. n. 212/2000321 septies e 21 octies L. n. 241/1990 e 54 DPR n. 131/1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe ritenuto l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato, ancorché privo dell'allegazione del provvedimento tassato o di altra indicazione utile per comprendere la liquidazione operata; che, con il secondo motivo, la B XXX deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 43 DPR n. 131/1986, nonché degli artt. 19361941 e 1944 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c: l'Ufficio avrebbe considerato come base imponibile l'intero ammontare per la fideiussione prestata, invece che la somma fatta valere in giudizio;

- che l'Agenzia ha resistito con controricorso; che il primo motivo è fondato;

- che, infatti, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017; Sez. 6-5, n. 12468 17/06/2015);

- che, nella specie, è la stessa controricorrente ad ammettere che l'avviso di liquidazione "reca gli estremi del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova" e nessun altro elemento idoneo a rendere immediatamente ostensibile il provvedimento presupposto;

- che il secondo motivo resta assorbito;

- che la sentenza impugnata va dunque cassata;

- che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo;

- che le spese del giudizio di merito devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della ricorrente, in euro 1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2018

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 2969 volte
DLP