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L'albergatore costruisce l’albergo ma l’Agenzia contesta la detraibilità di tali costi ai fini IVA. La Cassazione dà torto all’Agenzia e la condanna al rimborso. Infatti, devono considerarsi deducibili (con iva detraibile) anche tali spese Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “è inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l'effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l'acquisto e l'uso”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 2868 del 31 gennaio 2019

RILEVATO CHE:

- la V. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 22 febbraio 2013, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il provvedimento di diniego del rimborso dell'i.v.a., chiesto in relazione ad un credito di imposta maturato nell'anno 2009; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che il credito vantato aveva per oggetto la detrazione dell'i.v.a. relativa a costi sostenuti per l'edificazione di un albergo e che l'Ufficio aveva, dapprima, accolto l'istanza di rimborso, quindi, previo annullamento del provvedimento favorevole, disatteso tale istanza in ragione della non inerenza degli stessi;

- il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame, rilevando che l'i.v.a. richiesta si riferiva a costi per la costruzione di un albergo su terreno edificabile concesso alla contribuente (dai proprietari, nonché unici soci della medesima) in comodato ad aedificandum, con espressa clausola che riconosceva la proprietà dell'edificio costruito ai comodanti e che tali costi non erano inerenti in quanto relativi esclusivamente alla costruzione dell'albergo e non anche all'esercizio dell'attività di impresa alberghiera; - il ricorso è affidato tre motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata escluso il diritto alla detrazione dell'i.v.a. per difetto del requisito di inerenza, benché la costruzione dell'albergo fosse strumentale all'esercizio dell'attività di impresa e a nulla rilevando la circostanza che le operazioni cui si riferiva l'i.v.a. richiesta in detrazione interessavano un bene di proprietà di terzi; - il motivo è fondato; - ai sensi dell'art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, è inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l'effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l'acquisto e l'uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (cfr. Cass. 21 settembre 2016, n. 18475); - il diritto alla detrazione dell'i.v.a. va, dunque, riconosciuto anche in assenza di un concreto esercizio dell'impresa e, quindi, in assenza di operazioni attive, qualora le spese per acquisto di beni siano finalizzate alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica, secondo l'oggetto sociale, possa concretamente iniziare, rappresentando operazioni meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi (cfr., oltre alla sentenza menzionata in precedenza, Cass. 31 marzo 2011, n. 7344; Cass. 12 maggio 2008, n. 11765); - una siffatta interpretazione risulta coerente con la giurisprudenza eurounitaria, ritiene sussistente il diritto alla detrazione dell'i.v.a. gravante sull'acquisto di un bene d'investimento nel corso del periodo fiscale durante il quale l'imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini imprenditoriali, sempre che il soggetto passivo abbia acquistato il bene d'investimento ai fini della sua attività economica e non si sia in presenza di una pratica fraudolenta (cfr. Corte Giust., 22 marzo 2012, Klub 00D); - tale giurisprudenza puntualizza che l'accertamento di tali circostanze è una questione di fatto che spetta (ndr al giudice) apprezzare valutando, quanto alla preordinazione dell'acquisto per le esigenze delle sue attività economiche, tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura dei beni considerati e il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto degli stessi e il loro uso (cfr. Corte Giust. 8 marzo 2001, Bakcsi); - giova, inoltre, rammentare che questa Corte, con sentenza resa a sezioni unite, ha affermato che l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione i.v.a. anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata (così, Cass., sez. un., 11 maggio 2018, n. 11533); - la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo il diritto alla detrazione dell'i.v.a., pur in presenza di un costo relativo all'acquisto di un bene che, secondo quanto risulta pacificamente agli atti, si presenta strumentale agli scopi dell'attività poi esercitata; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento dei motivi residui con cui si censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 57, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, 3, I. 7 agosto 1990, n. 241, e 2697 c.c., per non aver rilevato che la nullità del diniego di rimborso per difetto dei presupposti per la rettifica dei dati esposti in dichiarazione, e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 ss. c.c. e 1803 ss. c.c., per aver qualificato l'operazione in esame quale comodato ad aedificandum, anziché comodato d'uso;

- il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata cassata; - non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; - in considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso originario, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 ottobre 2018.

 

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