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IL CASO
L’Ufficio aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione recante succinta motivazione, che si limitava a richiamate gli estremi di un atto giudiziario e, genericamente, l’esistenza di scritture private in esso enunciate, per poi applicare a tali atti la tassazione ai fini dell’imposta di registro. L’intimazione non ripercorreva i calcoli eseguiti, non distingueva tra singoli atti, non indicava le basi imponibili considerate né le aliquote applicate. La Direzione Provinciale riteneva che, nella formazione dell’atto, non fosse tenuta ad indicare le basi imponibili considerate e le aliquote applicate, e che l’esplicazione dettagliata dei calcoli potesse avvenire nella successiva fase contenziosa.
I Giudici di primo e secondo grado hanno entrambi accolto la tesi del contribuente, riconoscendo che quest’ultimo deve poter ripercorrere i calcoli operati dall’Ufficio, e posti alla base della richiesta di esborso, per comprendere nell’an e nel quantum la richiesta erariale. A tal fine l’atto deve individuare i singoli atti tenuti in considerazione, così come indicare i calcoli eseguiti, e quindi le basi imponibili considerate e le aliquote applicate.
L’omissione motivazionale rende nullo l’atto e per l’effetto non più dovuta l’imposta. Il contribuente non sarà pertanto tenuto al pagamento.
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Tipologia di Imposta/Accertamento:
IMPOSTA DI REGISTRO – MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI LIQUIDAZIONE
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Tesi erariale:
Non è necessario che l’Ufficio riporti all’interno della motivazione dell’avviso di liquidazione i calcoli operati, le basi imponibili considerate ovvero le aliquote applicate, risultando sufficiente il richiamo agli estremi dell’atto giudiziario e la dicitura “atto contenente enunciazione di scritture private non registrate”.
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Tesi garantista di cui ci siamo fatti promotori:
Il contribuente deve poter ripercorrere i calcoli operati dall’Ufficio, e posti alla base della richiesta di esborso. A tal fine l’atto deve individuare i singoli atti tenuti in considerazione, così come indicare i calcoli eseguiti, e quindi le basi imponibili considerate e le aliquote applicate.
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Sentenza passata in giudicato:
- Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 750 del 2017, depositata il 27 febbraio 2017.
Annullamento integrale delle pretese, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.
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