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Non obbligatorio per le ONLUS quantificare nello Statuto i compensi di amministratori e revisori. Illegittimo il diniego di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS. Agenzia soccombente in Cassazione così come nel merito.

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Estratto: “tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente richiesto l'espressa previsione nello Statuto di una Onlus, non è compresa l'indicazione dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore dei componenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'associazione trattandosi, del resto, di limite indicato direttamente dalla legge, e non essendo consentito all'Amministrazione imporre ulteriori oneri, al fine di consentire l'iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus, che non trovino fondamento nella stessa legge”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 13163 del 16 maggio 2019

Fatti di causa

con proprio provvedimento del 16.4.2016 l'Agenzia delle Entrate, odierna ricorrente, opponeva il proprio diniego all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus dell'Associazione T., odierna intimata. In particolare, l'Amministrazione finanziaria affermava che nello Statuto dell'Associazione non risultava assicurato il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve e capitale, per quanto il divieto fosse riportato all'art. 13 dello Statuto. Questo perché non era stata prevista la quantificazione degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti ai componenti del Consiglio direttivo, al tesoriere e ai revisori dei conti. Avverso il provvedimento di diniego l'associazione proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che, ritenute fondate le difese proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso. L'Amministrazione finanziaria impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 460 del 1997. La CTR osservava che l'Agenzia delle Entrate, nonostante l'art. 13 dello Statuto preveda l'espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, in forma diretta o indiretta, salva la previsione di cui al ricordato art. 10, sosteneva che, nondimeno, il testo carente dello Statuto avrebbe consentito l'occulta o indiretta distribuzione di utili o avanzi. L'art. 10, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997, rilevava la CTR, consente la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo delle Onlus di emolumenti individuali non superiori al compenso previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni. Secondo la CTR, la disposizione assumeva la natura di norma antielusiva sostanziale, non necessitando di specifiche previsioni statutarie. Evidenziava, quindi, che tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente previsto l'espressa previsione nello Statuto non è compresa quella prospettata dall'Ufficio, cioè la specificazione degli emolumenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'Associazione, come del resto confermato con proprie disposizioni regolamentari dalla stessa Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 9 del 25.1.2007). In conseguenza, la CTR confermava la decisione di primo grado, rigettando l'appello introdotto dall'Amministrazione finanziaria. Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. L'Associazione T. non si è costituita.

Ragioni della decisione

1.1. - L'Agenzia delle Entrate contesta mediante il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 460 del 1997, in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che il divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione di una Onlus non occorre sia specificamente previsto nello Statuto dell'Associazione, che può anche operarvi riferimento in termini generali.

2.1. - L'Amministrazione finanziaria, con il suo motivo di ricorso, censura l'impugnata CTR per essersi pronunciata senza comprendere esattamente il fondamento dell'impugnazione che le era stata proposta. Infatti, il diniego all'iscrizione dell'Associazione T. all'anagrafe delle Onlus era stato opposto "non solo e non tanto perché nello statuto non era stato inserito l'espresso divieto per i membri apicali della stessa di percepire, anche in via indiretta, gli utili e gli avanzi di gestione ... ma soprattutto perché la clausola statutaria, che riconosceva i compensi agli amministratori per l'espletamento dell'attività professionale, non conteneva alcun criterio di quantificazione degli stessi in spregio della ratio sottesa all'art. 10, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 460 del 1997. La omessa previsione di parametri di liquidazione dei compensi ... avrebbe potuto consentire agli organi gestori dell'associazione di percepire un compenso del tutto slegato dal tipo e dall'entità del lavoro da essi eventualmente svolto" (ric. p. V e s.). Il ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate risulta in parte inammissibile, e per il resto è infondato. Invero, poiché non è consentito all'Amministrazione finanziaria invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle esposte nei propri atti d'imposizione, come portati a conoscenza del contribuente, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto riportare, anche in sintesi, non solo il ricorso proposto in appello, onere cui ha ottemperato, ma anche le parti del proprio atto di diniego nelle quali aveva contestato alla Associazione T. - non solo di non aver preveduto espressamente, nel proprio Statuto, il divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione agli esponenti di vertice dell'ente, ma anche - di non aver indicato i criteri di quantificazione delle somme che avrebbero potuto essere riconosciute per l'espletamento dell'attività istituzionale, cfr. Cass. sez. V, 8.5.2006, n. 10526. Altrimenti, l'Ente impositore avrebbe dovuto dimostrare di essere venuta a conoscenza della circostanza contestata al contribuente solo dopo l'emissione del provvedimento di diniego, cfr. Cass. sez. V, 3.6.2015, n, 11421. Per quanto attiene alle critiche che l'Amministrazione finanziaria propone direttamente avverso quanto affermato dalla CTR, e non quanto essa avrebbe omesso di valutare, può rilevarsi che la decisione assunta dal giudice di appello non deve ritenersi sia incorsa nel vizio di violazione di legge, avendo fornito un'interpretazione della normativa regolatrice della materia compatibile con le sue previsioni.

La CTR ha osservato che la disposizione di cui art. 10, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997 ha la natura di norma antielusiva sostanziale, "con la conseguenza che non necessita di specifiche previsioni statutarie, appalesandosi a tal fine sufficiente quella generale inserita nell'art. 13 dello Statuto adottato dalla ricorrente" (sent. CTR, p. III) Associazione T.

Può allora chiarirsi, in accordo con la Commissione Tributaria Regionale, che tra le clausole limitative di cui il legislatore ha obbligatoriamente richiesto l'espressa previsione nello Statuto di una Onlus, non è compresa l'indicazione dei limiti quantitativi entro cui possono essere riconosciuti emolumenti in favore dei componenti degli organi rappresentativi, direttivi e di controllo dell'associazione trattandosi, del resto, di limite indicato direttamente dalla legge, e non essendo consentito all'Amministrazione imporre ulteriori oneri, al fine di consentire l'iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus, che non trovino fondamento nella stessa legge. Sembra ancora opportuno rilevare, invero, che la stessa Amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 9 del 25.1.2007, "ha implicitamente confermato che il limite di cui al più volte citato comma 6, dell'art. 10, D.Lgs. 460/1997, non necessiterebbe di espresse clausole limitative da inserire nello Statuto dell'Ente, dovendosi invece verificare l'eventuale ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi caso per caso, in relazione agli elusivi comportamenti posti in essere dall'Associazione" (sent. CTR, p. 3 s.).

Queste ragioni fondanti della decisione assunta dalla CTR non sono sottoposte a specifica critica dalla ricorrente, che non spiega per quali ragioni le normative richiamate nel suo atto d'impugnazione avrebbero dovuto, necessariamente, essere interpretate in modo diverso. Da quanto osservato discende che il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria risulta infondato, e deve perciò essere respinto. Non occorre provvedere sulle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente e la mancata costituzione dell'intimata Associazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

 

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