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Accolto il ricorso per cassazione del contribuente contro la sentenza sfavorevole. Quest’ultima non dà conto delle ragioni per cui la tesi del contribuente non può essere condivisa.

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Estratto: “Tale motivazione, che non appare in realtà rispondere al motivo come è stato formulato in questa parte, non dà comunque conto della ragione per cui la tesi del contribuente non può essere condivisa, e quindi, limitandosi ad affermare la conclusione senza manifestare il ragionamento che ne è alla base, è comunque insufficiente. (…) Anche su questi aspetti, non si ritrova nulla in motivazione, se non direttamente la conclusione”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 13809 del 22 maggio 2019

RITENUTO CHE:

L'Agenzia delle Entrate notificava alla T., con sede in XXX (XX), un avviso di accertamento, a seguito di precedente processo verbale di constatazione, con cui, per l'anno 2003, le attribuiva un maggior reddito ai fini ires ed irap e maggior volume d'affari ai fini iva, sulla base di una incongruenza tra i ricavi dichiarati, le percentuali di ricarico relative ad alcune tipologie di prodotti ed il costo del venduto. La contribuente ricorreva alla CTP di Pesaro contestando l'assenza di contraddittorio e la stessa accoglieva in gran parte il ricorso. L'ufficio appellava la sentenza ribadendo la correttezza della metodologia seguita e la CTR delle Marche, in accoglimento dell'appello, confermava l'accertamento. Contro quest'ultima sentenza ricorre il contribuente sulla base di un motivo di ricorso. Resiste l'ufficio con controricorso.

CONSIDERATO CHE

Con il motivo di ricorso il contribuente deduce assoluta carenza o, quantomeno, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. anche in relazione agli artt 115 e 116 c.p.c. La CTR avrebbe ridotto ad una motivazione tautologica una vicenda complessa.

Il motivo è fondato. Occorre premettere che, essendo la sentenza impugnata stata depositata nel giugno 2012, la formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. era quella anteriore alla riforma entrata in vigore quell'anno. In questo senso, appare fin dalla prima lettura della sentenza che, pur essendo la ricostruzione della vicenda assai dettagliata, tuttavia la parte motiva è estremamente ridotta, vaga e non dà conto delle doglianze di parte. Essa si limita, infatti, ad affermare: "questa CTR, dopo un'attenta presa d'atto della documentazione, evidenzia che l'Ufficio ha messo in luce una situazione di non congruità tra i dati dichiarati in bilancio dal contribuente e quanto emerso dalla analisi descritta ed effettuata dai funzionari dell'Ufficio; analisi risultante dagli stessi dati forniti dal contribuente stesso". E' del tutto evidente la assoluta genericità ed apoditticità di una simile motivazione, che non permette di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla conclusione. In particolare, la società espone di avere eccepito che per l'analisi del prodotto lamellare l'agenzia aveva usato dati del 2006, mentre l'anno di accertamento era il 2003. Su questo aspetto, la CTR si è limitata ad affermare "non può essere condivisa la tesi sulla impossibilità di fornire dati relativi al 2003 perché, al tempo il responsabile della parte commerciale non era lo stesso responsabile attuale". Tale motivazione, che non appare in realtà rispondere al motivo come è stato formulato in questa parte, non dà comunque conto della ragione per cui la tesi del contribuente non può essere condivisa, e quindi, limitandosi ad affermare la conclusione senza manifestare il ragionamento che ne è alla base, è comunque insufficiente. La società afferma poi di avere dedotto che gli scostamenti rilevati tra ricavi contabili ed accertati ammontavano al 2,35%, e quindi di importo minimo. Evidenzia inoltre di avere dedotto che l'agenzia aveva usato una formula diversa da quella usata dalla società per determinare il costo del venduto. Anche su questi aspetti, non si ritrova nulla in motivazione, se non direttamente la conclusione che "le presunzioni poste a base dei rilievi effettuati e delle conclusioni raggiunte e riportate dall'Ufficio nell'avviso di accertamento contengono gli incontestati requisiti di gravità, di concordanza e di precisione". Tale conclusione non è però supportata da alcuna valida spiegazione.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2019.

 

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