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Confermata la sentenza che obbliga l'Agenzia a rimborsare l'IRAP all'avvocato

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Estratto: “con riguardo ad uguale fattispecie (studio legale che si avvale di un dipendente con mansioni di segreteria), questa Corte ha stabilito che il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con generiche mansioni esecutive”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 16571 del 20 giugno 2019

RITENUTO IN FATTO

S., esercente la professione di avvocato, presentava in data 30.11.2004 ed in data 18.6.2008 due istanza di rimborso dell'Irap versata, rispettivamente per gli anni di imposta dal 2000 al 2003 e per gli anni di imposta dal 2004 al 2007. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che lo rigettava con sentenza n.71 del 2010. Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.30 del 17 aprile 2013, dichiarando non dovuta l'Irap in riferimento agli anni di imposta dal 2000 al 2005, e dovuta con riferimento al solo anno 2006 "in cui appariva di tutto rilievo l'apporto della segretaria (la spesa relativa sale ad euro 15.410 contro euro 6.483 dell'anno precedente)". Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico motivo, per "Violazione e falsa applicazione degli artt.2 comma 1 e 3 comma 1 lett.c) d.lgs. n.448/1997, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ.", nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l'impiego, avvenuto durante tutti gli anni di imposta, di una dipendente anche a tempo parziale non integri di per sé il requisito della autonoma organizzazione. S. resiste con controricorso. Deposita memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. In tema di imposta regionale sulle attività produttive, e con riguardo ad uguale fattispecie (studio legale che si avvale di un dipendente con mansioni di segreteria), questa Corte ha stabilito che il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con generiche mansioni esecutive. (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016; conforme Sez.5, 27377 del 2017)).

Nel caso in esame è pacifico che il professionista ha impiegato una sola dipendente, peraltro a tempo parziale, con mansioni esecutive di segretaria, circostanza inidonea ad integrare il requisito della "autonoma organizzazione" in quanto non eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività professionale. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art.13 comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 relativo al raddoppio del contributo unificato Si compensano le spese, considerato che il citato orientamento interpretativo si è consolidato successivamente alla proposizione ricorso per cassazione. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art.13 comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 relativo al raddoppio del contributo unificato P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese Così deciso il 29.4.2019.

 

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