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Agenzia delle Entrate condannata e rimborsare IRAP e interessi al medico di base. L’Agenzia inoltre rimborserà le spese processuali di tutti i gradi del processo.

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MassimaLa professione del medico di base è una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa ed il suo compenso è determinato dal numero di pazienti assistiti che non può superare un determinato tetto massimo. Da ciò discende che la professione di medico, in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, non realizza la soggettività passiva ai fini Irap ancorché lo stesso impieghi una dipendente part-time con le mansioni di segretaria, il cui impiego non può influire sul reddito del medico di base”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 8

Sentenza del 08/04/2019 n. 1569 –

OGGETTO DELLA DOMANDA

Con atto, ritualmente notificato in data 10/09/2018, il dott. M.F.(medico di base) interponeva appello avverso la sentenza n. 15/02/18 emessa dalla sezione 02 della commissione tributaria provinciale di Como in data 30/01/2018 e depositata in data 13/02/2018 statuendo su diniego istanza di rimborso irap relativa agli anni 2012 (per euro 2.291,06), 2013 (per euro 3.839,00) e 2014 (per euro 3.381,00) avanzata all'Agenzia delle Entrate D.P. di COMO, che la commissione di prime cure, rilevata la presenza di una collaboratrice di studio, rigettava compensando le spese.

Il contribuente nel proprio appello eccepisce:

a) di essere un medico di famiglia"; b) che la convenzione sottoscritta con la ASL non permette di superare la quota di 1.500 pazienti; c) di avere una segretaria part-time, come risulta dal quadro E e dal mod. 770. Che tali condizioni sono le minime indispensabili per rispettare il contratto di servizio sottoscritto con la ASL e che l'apporto della segretaria non influisce sull'incremento del proprio reddito, avendo raggiunto la quota massima dei pazienti previsti e chiede la riforma della sentenza, il rimborso delle somme pagate sopra indicate con i relativi interessi. Chiede anche la vittoria delle spese di entrambi i gradi che non quantifica, oltre alla pubblica udienza.

Tale appello è stato depositato presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 14/09/2018.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate di Como che contesta l'appello e ribadisce la non debenza del rimborso; chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Chiede, inoltre, la vittoria delle spese del presente grado di giudizio che quantifica in euro 7.907,40 come da nota spese depositata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'odierna pubblica udienza sono presenti i difensori delle parti, come da verbale d'udienza.

Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso concludendo per le opposte ragioni.

La causa prosegue in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente - che di professione esercita l'attività di medico di base evidenzia la mancanza di organizzazione tale da far scaturire l'autonoma organizzazione necessaria per l'assoggettamento ad IRAP il proprio reddito.

Precisa che i suoi compensi sono erogati direttamente dalla Regione Lombardia e per i quali non può certo determinare il relativo compenso unitario, essendo lo stesso determinato dall'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici dì base, basato solo sul numero dei pazienti affidati alle sue cure. Detto compenso - come più volte chiarito da diverse sentenze di merito (Cassazione nn. 21954/2010; 11762/2009; 11372/2007; 3674/2007; 14606/2001,ecc.) il lavoro del medico convenzionato (di base) deve essere considerato a tutti gli effetti quale lavoratore parasubordinato.

In base alla convenzione sottoscritta con la A.S.L., infatti, lo stesso era obbligato a tenere aperto il proprio studio per due ore e mezzo ogni giorno dal lunedì al venerdì e che il servizio di segretariato nulla poteva (e può) aggiungere al lavoro del medico e men che meno può dirsi che una simile organizzazione possa, autonomamente, produrre ricchezza.

Infatti, i ricavi variano in funzione del solo numero di persone assistite.

Occorre quindi determinare se l'attività di medico (quale professionista) esercitata dal contribuente rientri o meno nel campo soggettivo di applicazione dell'Irap, ovvero se risulti la mancanza di qualche presupposto impositivo.

Nel merito l'Ufficio sosteneva che tra i presupposti per l'applicazione dell'Irap vi è il fatto di essere responsabili di un'attività autonomamente organizzata e l'impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in modo non occasionale, quale è quello della segretaria assunta part-time.

Il costo relativo alla dipendente assunta quale part-time (regolarmente corrisposto ed indicato sia nel modello unico (quale costo nel quadro RE) sia nel mod. 770 (quale sostituto) nulla aggiunge all'incremento reddituale del medico. Detto costo non determina l'assoggettamento ad imposizione IRAP.

La Commissione, vista l'attività di medico esercitata dal contribuente, richiama anche la risoluzione ministeriale n. 32 del 2002 in quanto, esercitando la propria professione di medico "in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale... opera una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa".

Prosegue la sopra richiamata risoluzione, che "non realizza la soggettività passiva al fini Irap": la conseguenza logica sarebbe stata quella della verifica, da parte dell'agenzia, se l'attività del contribuente fosse stata effettivamente quella dichiarata e regolarmente documentata e qualora i presupposti fossero tutti stati riscontrati, avrebbe dovuto (autonomamente) considerare il dott. M. non passivo di imposta irap e quindi dare corso al richiesto rimborso.

La natura del rapporto professionale convenzionato, pertanto - (che prevede l'assistenza di un numero massimo di cittadini assistiti), anche se vi è la presenza fisica di una dipendente part-time ovvero se vengono utilizzati dei beni strumentali (che nel caso specifico si realizzano nell'arredamento di base e qualche modico macchinario dello studio medico dove vengono ricevuti i pazienti) - non costituisce quell'autonoma organizzazione che giustificherebbe l'applicazione dell'imposta Irap.

Per quanto riguarda il pagamento degli interessi, la Commissione rileva che gli stessi sono dovuti e sono stati regolarmente richiesti: essi, pertanto, dovranno essere calcolati dalla della domanda alla data dell'effettivo rimborso, nella misura prevista dalla legge.

Da quanto sopra si evince che l'appello deve trovare accoglimento, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere riformata. La Commissione, pertanto, nel confermare la debenza del rimborso ne ORDINA il pagamento della somma richiesta pari ad euro 9.511,06 maggiorata degli interessi di legge, calcolati dalla data della domanda.

La soccombenza determina anche il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che la commissione liquida - tenuto conto del D.M. 55/2014 - a carico dell'Agenzia delle Entrate di Como - in ragione di euro 1.955,00 (millenovecentocinquantacinque/00) per il primo grado ed in euro 2.425,00 (duemilaquattrocentoventicinque/00) per questo grado, oltre oneri accessori (15% spese generali, 4% c.p. ed 22% iva) dovuti per legge, oltre al doppio C.U.T.

P. Q. M.

la Commissione,

ACCOGLIE

l'appello e per l'effetto in

RIFORMA

della sentenza impugnata

CONFERMA

la debenza del rimborso.

CONDANNA

parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite che liquida per il giudizio di primo grado in euro 1.955,00 (millenovecentocinquantacinque/00) compensi e per il giudizio di secondo grado in euro 2.425,00 (duemilaquattrocentoventicinque/00) per compensi oltre oneri accessori (15% spese generali, 4% c.p. ed 22% iva) dovuti per legge, oltre al doppio C.U.T.

 

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