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Confermato l’annullamento dell’intimazione di pagamento relativa a contributi INPS per prescrizione del credito. Spettante a ciascuno dei contribuenti, inoltre, il rimborso delle spese processuale.

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Estratto: “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 19658 del 22 luglio 2019

RITENUTO CHE

la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1877 del 2017 accogliendo l'appello proposto da P. S.p.A. ha dichiarato, in sede di opposizione ad intimazione di pagamento notificata da Equitalia Nord il 13 aprile 2015 - l'estinzione dei crediti Inps di cui alla cartella notificata alla stessa società per sopravvenuta prescrizione quinquennale.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'agenzia delle Entrate Riscossione con un motivo. P. SPA ed INPS si sono opposti con controricorso. P. SPA ha depositato memoria. E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

RILEVATO CHE

1. - con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza ex articolo 112 per omessa e/o errata pronuncia in ordine alle eccezioni relative alla validità del ruolo quale titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c.; nonché in ordine all'eccepita novazione soggettiva ed oggettiva conseguente l'iscrizione a ruolo e la consegna all'agente della riscossione, con riferimento all'articolo 360 c.p.c. comma 1 numero 5 c.p.c.

2.- Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. n. 31352 del 04/12/2018.

3.- E' stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell'irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto ì presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.

4. Né giova alla tesi della ricorrente il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascun controricorrente in € 4000,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nonna del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2.04.2019.

 

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