Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Confermata la nullità di atto sottoscritto digitalmente durante il precedente regime. L’atto doveva essere sottoscritto a penna. Il debito viene annullato sulla base di tale vizio formale. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Estratto: “l'atto accertativo che qui occupa è stato sottoscritto digitalmente (dal Capo Ufficio grandi contribuenti su delega del Direttore Regionale) e notificato in via ordinaria il 21 dicembre 2016, ossia anteriormente all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 del CAD. Conseguentemente il medesimo è da ritenersi, giacchè sprovvisto di firma autografa, nullo per violazione del sopracitato terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n.600/1973”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 4

Sentenza del 04/07/2019 n. 842 -

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 giugno 2017 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino impugnava l'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni n. XXX emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte per - contestazioni in materia di IRES ed IVA.

La ricorrente sosteneva che l'atto opposto non potesse essere sottoscritto digitalmente, che in quanto tale non potesse neppure essere notificato nelle forme ordinarie (così come telematicamente, essendo stata questa tipologia ammessa solo successivamente all'atto medesimo); contestava la fondatezza dei rilievi dell'Ufficio sugli interessi attivi da prefinanziamento, sugli interessi attivi da presunto finanziamento ai soci, sulle somme corrisposte a titolo di premi di accelerazione, sulla detrazione dell'IVA ad aliquota ordinaria applicata a fatture ricevute da XXX S.p.A. inerenti la direzione lavori; eccepiva l'illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione degli artt. 4, 5, 7 D. Lgs. n..472/1997 e 7 D.L. n. 269/2003; chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando le difese avversarie; sostenendo la correttezza della pretesa recata dal provvedimento impugnato; chiedendo il rigetto delle domande e delle eccezioni avversarie, con vittoria delle spese di lite.

Successivamente sia la ricorrente sia l'Ufficio depositavano memorie illustrative.

Con sentenza n. 1567/2017 del 19-27 dicembre 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, non ritenendo valido l'atto opposto in quanto sottoscritto digitalmente, accoglieva il ricorso, compensando le spese di causa.

Avverso tale decisione, l'8 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con atto nel quale ha affermato la correttezza della sottoscrizione dell'atto impugnato, ha sostenuto la fondatezza del medesimo ed ha chiesto la riforma della pronuncia gravata, con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di lite.

Il 1 ° agosto 2018 si costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello (per essere stato attivato con procedura telematica, anziché con quella cartacea del ricorso introduttivo); sostenendo la correttezza della decisione appellata e l'infondatezza dell'avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni emesso nei suoi confronti; chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, in via principale, il suo rigetto, con vittoria delle spese processuali.

Sia la ricorrente sia l'Ufficio hanno poi depositato memorie illustrative.

La causa è stata discussa all'udienza del 15 maggio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sino all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale ovvero CAD), avvenuta il 27 gennaio 2018, che ha esteso l'obbligo della firma digitale anche sugli atti accertativi dell'Amministrazione Finanziaria, era esclusa l'applicabilità della firma digitale (in luogo di quella autografa) sugli atti emessi nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito a partire dal 1° luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC.

Pertanto, in nessun caso, era ammessa la combinazione tra avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificazione del medesimo in via ordinaria, giacché in tale circostanza l'atto sarebbe risultato affetto da nullità, ai sensi del terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, per difetto di sottoscrizione (autografa).

Tutto ciò considerato, si rileva che l'atto accertativo che qui occupa è stato sottoscritto digitalmente (dal Capo Ufficio grandi contribuenti su delega del Direttore Regionale) e notificato in via ordinaria il 21 dicembre 2016, ossia anteriormente all'entrata in vigore del vigente testo del sesto comma dell'art. 2 del CAD.

Conseguentemente il medesimo è da ritenersi, giacchè sprovvisto di firma autografa, nullo per violazione del sopracitato terzo comma dell'art. 42 D.P.R. n.600/1973.

Assorbendo siffatta nullità ogni altra questione sottoposta all'esame di codesto Collegio, si dichiara il rigetto dell'appello.

In ragione, tuttavia, della particolarità della materia trattata, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE Sezione IV

Respinge l'appello. Spese compensate. Così deciso il 15 maggio 2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1172 volte