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3 DIRITTI DEL CONTRIBUENTE CHE, SE VIOLATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DETERMINANO LA NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO A PRESCINDERE DA CHI HA RAGIONE NEL MERITO. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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In questo articolo ci occuperemo dell'avviso di accertamento da una prospettiva molto interessante: la TUA. Faremo luce su alcuni dei tuoi diritti fondamentali, che l'ordinamento tributario ti riconosce in quanto contribuente, così importanti che la loro violazione fa venir meno la stessa pretesa del Fisco nei tuoi confronti.

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Se ti hanno notificato un avviso di accertamento ti consigliamo di rivolgerti ad un avvocato tributarista che ti saprà assistere in questa fase e darti consiglio ma anche recarsi direttamente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate al tuo posto.

L'aiuto di un esperto in grado di affiancarti potrà fornirti la soluzione migliore per il tuo caso personale.

Ecco 3 diritti che se violati portano alla nullità dell'avviso di accertamento a prescindere da chi ha ragione sul resto:

1) Il diritto di difesa e il diritto a conoscere le ragioni (motivazioni) alla base dell'avviso di accertamento

 Ogni atto dell'Amministrazione Finanziaria deve essere motivato e deve porre il contribuente nelle condizioni di comprendere le ragioni poste alla base della pretesa del Fisco (art. 7, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente) e di esercitare il proprio diritto di difesa nel caso in cui  intenda contestare l'atto impositivo.

L'Ufficio può motivare l'atto direttamente, spiegando le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto al contribuente, ma può anche farlo motivando l'avviso di accertamento attraverso il riferimento ad altri atti o documenti allegandoli all'atto notificato (c.d. motivazione per “relationem”).

Se non ricorrono tali condizioni l'accertamento è illegittimo in quanto privo di una congrua motivazione.

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4176/2019, che, considerando illegittimo un avviso di accertamento perché rinviava a documenti non allegati all'atto impositivo, ha affermato il principio per cui la motivazione di un avviso di accertamento non può essere integrata nel corso di un giudizio con nuovi documenti che non siano stati già allegati prima all'atto notificato.

È infatti consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene come la motivazione dell'atto tributario costituisce strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente.

2) Il diritto al contradditorio.

L'instaurazione del contradditorio rappresenta principio di civiltà giuridica e principio generale in ogni attività amministrativa.

Il diritto al contraddittorio presenta diversi profili, uno tra tutti, il diritto del contribuente di dire la sua prima che sia emesso l’atto (che di regola creerà immediatamente il debito imponendo al contribuente un pagamento repentino, usualmente, entro 60 giorni).

Lo stesso art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale.

L'art. 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del contribuente prevede che ”nel rispetto del principio di cooperazione  tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

La norma rappresenta uno dei principi fondamentali anche nell'ordinamento tributario e serve a favorire il dialogo tra contribuente e Fisco.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 132/2015 ha affermato come l'attivazione del contradditorio rappresenta un principio immanente nell'ordinamento, operante anche in mancanza di una espressa previsione normativa, a pena di nullità dell'atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell'interessato al procedimento stesso.

Pertanto, l'avviso di accertamento è nullo se non è preceduto da contradditorio (CTR Lombardia sentenza n. 4400 18.10.2018).

Inoltre, la Corte di Cassazione, in molteplici pronunce (tra le tante, ordinanza n. 17210/2018), ha stabilito che l'avviso di accertamento è nullo se l'Ufficio non ha valutato adeguatamente le osservazioni del contribuente.

Quindi, secondo i Giudici di Legittimità non è sufficiente che sia stato consentito al contribuente di formulare le sue osservazioni, ma sarà necessario che tali vengano prese in considerazione e quindi l’Agenzia dovrà motivare, nell'avviso di accertamento, in merito alle ragioni per cui l'ufficio ha proceduto comunque alla formalizzazione delle contestazioni risultanti dal verbale nonostante le osservazioni.

3) Il diritto di conoscenza. La mancata notifica dell'avviso di accertamento e la nullità della notifica se la relata non è in calce.

Lo Statuto dei diritti del contribuente all'art. 6, comma 1, prevede che “L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo  di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale  ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari”.

Un' ipotesi ricorrente in cui viene in gioco il diritto di conoscenza del contribuente è esemplificata dalla nullità della notifica dell'avviso di accertamento quando la relata non si trova in calce a tale atto ma in un foglio a parte.

La collocazione della relata in calce al documento notificato, assolve proprio la  fondamentale funzione di garanzia di assicurare che al destinatario sia consegnato il documento in modo integrale e che ne abbia piena conoscenza (v. CTR Lombardia sentenza n. 2836 del 27/06/2019).

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Questi sono solo alcuni dei tuoi diritti che se violati determinano la nullità dell'avviso di accertamento. I tuoi diritti sono fortunatamente molti di più, e per farti un'idea puoi guardare le tante sentenze ed estratti di processi pubblicati sul nostro sito.

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Per concludere, se ricevi un avviso di accertamento:

1) puoi chiedere consulto a un avvocato tributarista che potrà rappresentarti in quella fase e sarà lui a occuparsene per te;

2) tieni a mente che in questa fase è fondamentale analizzare l'atto e la relativa documentazione ed è importante farlo il prima possibile: hai tempo fino alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica.

 

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