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Riconosciuto il diritto al rimborso del medico chirurgo. Ricorso accolto dalla Cassazione. Il medico ha diritto ad ottenere l’integrale rimborso. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (S.U. n.12108 del 2009; S.U. n.9451 del 2016) non integra il requisito della autonoma organizzazione il possesso di beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile (quali i beni indicati nella sentenza impugnata) e l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Poiché gli elementi di fatto evidenziati dal giudice di merito nella sentenza impugnata realizzano la fattispecie dell'attività di medico di base svolta senza il presupposto della autonomia organizzativa, non appare necessario compiere ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 23711 del 24 settembre 2019

RITENUTO IN FATTO

In data 18.12.2008 Z., esercente la professione di medico chirurgo, presentava istanza di rimborso dell'Irap versata dal 2005 al 2008, ritenendo l'insussistenza del presupposto della autonoma organizzazione. A seguito di silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n.90 del 2012. L'Agenzia delle Entrate interponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n.133 del 29.11.2013, ritenendo la sussistenza del presupposto impositivo dell'Irap. Contro la sentenza di appello Z. propone quattro motivi di ricorso per cassazione. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo deduce: "Omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n.3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2 del d.lgs. 446/97, con riguardo alla ritenuta sussistenza di prestazioni professionali che comportassero l'impiego di una struttura organizzativa. Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto".

2. Il secondo motivo deduce. "Contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia ex art.360 cod. proc. civ. n. 3 e 5 in relazione all'art.2 d.lgs. 446/1997, con riguardo alla ritenuta necessità, da una parte, di una struttura organizzativa ai fini della somministrazione della prestazione medica, e dall'altra dal ritenere come "complessa" una attività che abbia comportato l'insorgenza di costi per euro 1.750 per l'anno 2005 ed euro 5.511 per i successivi. Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto."

3. Il terzo motivo deduce: "Omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art.2 del d.lgs. 446/97, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti oggettivi applicativi dell'Irap. Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto".

4. Il quarto motivo deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art.2 del d.lgs. 446/97, con riguardo al regime delle prove ex art. 2697 e art.115 cod. proc. civ. come richiamato dall'art.1 comma secondo d.lgs. 546/1992. Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto". A prescindere dalla inammissibilità della censura di vizio della motivazione dedotta ai sensi del previgente art. 360 n. 5 cod.proc.civ. (che nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis, consente esclusivamente la diversa censura di omesso esame di "un fatto" nel senso di accadimento storico-naturalistico), i motivi di ricorso possono considerarsi fondati con riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 2 del d.lgs.446 del 1997. La C.T.R. ha fondato la propria decisione sui seguenti assunti: a) "l'attività di medico chirurgo presuppone - in re ipsa - la presenza del presupposto impositivo Irap. Lo svolgimento di tale professione comporta necessariamente la sussistenza di una struttura autonomamente organizzata"; b) "nel quadro RE della dichiarazione 2005 è riportato un importo complessivo di beni strumentali pari a 1.750 euro e nel periodo di imposta 2008 sono indicati canoni di locazione di beni mobili per euro 5.511." L'argomentazione è palesemente contraria al disposto dell'art. 2 d.lgs. 446 del 1992, nonché del susseguente art. 3 che specifica quali siano i soggetti passivi Irap per i quali sussiste il presupposto impositivo (autonoma organizzazione) previsto dal precedente art. 2. Dal combinato disposto delle norme richiamata risulta che sono senz'altro soggetti passivi dell'Irap, senza necessità di accertamento in concreto della autonoma organizzazione, tutti i soggetti esercenti attività commerciali e i soggetti che esercitano una attività professionale in forma societaria o mediante una associazione professionale; invece nel caso di singola persona fisica esercente una qualunque attività professionale (compresa quella di medico) l'esistenza della autonoma organizzazione deve essere accertata in concreto e non presunta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (S.U. n.12108 del 2009; S.U. n.9451 del 2016) non integra il requisito della autonoma organizzazione il possesso di beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile (quali i beni indicati nella sentenza impugnata) e l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Poiché gli elementi di fatto evidenziati dal giudice di merito nella sentenza impugnata realizzano la fattispecie dell'attività di medico di base svolta senza il presupposto della autonomia organizzativa, non appare necessario compiere ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Si compensano le spese dell'intero giudizio considerato che la giurisprudenza di legittimità in materia di Irap dei professionisti si è assestata successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il 27 giugno 2019.

 

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