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IL REATO DI OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI: 3 ESEMPI IN CUI NON E’ REATO Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di occultamento e/o distruzione dei documenti contabili? 

Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

Vediamo insieme.

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è disciplinato dall'art. 10 del D.lgs. 74/2000 che dispone come ”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

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Qual'è la funzione delle scritture contabili?

Le scritture contabili inizialmente sono state pensate per garantire i crediti esistenti in capo allo stesso Erario.

La loro conservazione consente o agevola la rilevazione dei movimenti finanziari e del reddito d'impresa.

I FATTI DI REATO

In che cosa consiste l'occultamento?

L'occultamento è il comportamento del contribuente volto a nascondere materialmente le scritture contabili. 

La Corte di Cassazione ha affermato che l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verficatori e costituisce un reato c.d. permanente che si consuma nel momento in cui viene svolto l'accertamento e sino al momento in cui gli agenti hanno interesse ad esaminare detta documentazione (Cass. sent. n. 3571/2019)

E la distruzione? 

Per distruzione va intesa l'eliminazione materiale delle scritture contabili, anche solo parziale, o qualsiasi attività volta a renderle illegibili (tramite ad esempio cancellature o abrasioni).

La legge mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provveda volutamente alla distruzione o all'occultamento delle scritture contabili.

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Se sei stato accusato di tale reato od hai fondato timore che l'Agenzia delle Entrate possa accusarti, esamina questi 3 motivi per cui potresti essere ritenuto non colpevole:

1) Non è configurabile il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili se l'imprenditore può ricostruire con altri documenti il risultato economico.

Il primo motivo di assoluzione è esemplificato dalla sentenza n. 22126/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata dal contribuente, condannato a 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000.

I giudici di legittimità hanno concluso affermando che non è configurabile il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili se l'imprenditore può ricostruire con altri documenti il risultato economico.

In poche parole, il reato non sussiste se è stato comunque possibile procedere alla ricostruzione del volume di affari e non vi è alcuna impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume di affari (v. anche Trib. n. 708/2016).

2) Assolto l'imputato che aveva ceduto le quote.

È quanto precisato dalla sentenza n. 30159/2017 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, ex amministratore di una società, pienamente assolto dai giudici di primo grado per il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili, in quanto aveva ceduto la società, cessando dalla carica di amministratore in un periodo antecedente a quello cui l'accertamento si riferiva.

I giudici d'appello, invece, lo avevano invece condannato per entrambi i reati, ritenendo fosse onere dell'imputato cedente dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al cessionario delle quote della società.

La Suprema Corte ha affermato la decisione dei giudici d'appello risulta non conforme all'orientamento maggioritario secondo cui in difetto di elementi contrari, con la cessione della totalità delle quote sociali avviene anche la consegna delle scritture contabili della società di cui sono state cedute le quote, trattandosi di adempimento strettamente collegato alla cessione e indispensabile per renderla effettiva. 

3) Assoluzione per assenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000: la omessa tenuta dei registri  non costituisce reato.

Le condotte punite dalla norma sono solo quelle relative all'occultamento o alla distruzione, quindi, condotte attive e non anche omissive. 

Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il principio di tassatività e di legalità. Quindi, per una eventuale condanna per il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili sarà necessaria la rispettiva prova. 

Questo motivo di assoluzione per assenza degli elementi costitutivi del reato è esemplificato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26247/2018, che ha annullato la sentenza impugnata (limitatamente all'affermazione di responsabilità  in ordine al reato di cui a capo A) relativo al reato di cui all'art. 10 D.lgs. 74/2000) ed ha affermato che per la realizzazione del reato è richiesta la piena corrispondenza tra gli elementi costitutivi della fattispecie e quelli dell'evento compiuto dal soggetto. 

Pertanto, secondo la Suprema Corte per aversi il reato di occultamento e distruzione occorre la preesistenza delle scritture contabili, in quanto la omessa tenuta dei registri contabili non costituisce illecito penale. 

In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che il reato di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000, presuppone l'istituzione della documentazione contabile, ma non contempla la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili (v. anche Cass. sentenza n. 11464/2019). 

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Questi sono solo alcuni motivi di assoluzione dal reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, tuttavia l'elenco non è per niente esaustivo e le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

 

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