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L'IMPOSTA DI REGISTRO: 3 ESEMPI DI SENTENZE CON CUI E’ STATO OTTENUTO L’ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CHIEDEVA IL VERSAMENTO DI UNA MAGGIORE IMPOSTA DI REGISTRO

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Hai acquistato una casa, costituito una società e pagato la relativa imposta di registro, ma il Fisco ti ha notificato un avviso chiedendoti il versamento di una maggiore imposta?

In questo articolo vedremo insieme i caratteri principali di questa imposta e analizzeremo 3 (tra tanti altri) esempi di sentenze che hanno annullato avvisi dell'Agenzia delle Entrate che chiedevano il pagamento di una maggiore imposta.

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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

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Che cos'è?

L'imposta di registro è un tipo di imposta c.d. indiretta (perché riguarda il trasferimento di ricchezza) dovuta per l'operazione di registrazione di una scrittura (pubblica o privata) ed è commisurata ai valori espressi nella scrittura medesima.

Ci sono degli atti che influenzano la vita di tutti i giorni come la stipula di contratti, la redazione di scritture private o la costituzione di enti e/o società che per la loro validità necessitano di essere registrati presso un registro pubblico (tenuto a cura dall'Agenzia delle Entrate).

Tale registro pubblico riporta in ordine cronologico tutti gli atti registrati.

L'imposta che deriva da queste operazioni (di registro, appunto) colpisce i valori venali o patrimoniali contenuti negli atti.

Tieni a mente che: l'imposta di registro è alternativa all'Iva (altra imposta indiretta. Gli atti soggetti a Iva non scontano pertanto l'imposta di Registro, salvo in alcuni particolari casi, come ad esempio, in materia di locazione.

Se hai “problemi” con l'imposta di registro, puoi rivolgerti a un avvocato tributarista che saprà consigliarti in base al tuo personale caso.

Intanto, ecco 3 esempi di sentenze che hanno annullato avvisi con cui si chiedeva il versamento di una maggiore imposta di registro:

1) Il giudicato favorevole ad un coobligato si estende anche all'altro coobligato che non ha versato l'imposta di registro.

Con la sentenza n. 1041/2019 la Commissione Provinciale di Bari, ha accolto il ricorso del contribuente, statuendo l'estensione del giudicato favorevole per un coobbligato anche all'altro coobbligato che non aveva versato l'imposta.

In particolare, la società xxxxx in fallimento aveva chiesto l'annullamento della cartella notificata dall'Agenzia delle Entrate per imposta di registro già riscossa al condebitore xxxx, in particolare affermando che le imposte scaturenti dai vari avvisi di liquidazione erano già state versate dal coobbligato.

Nel corso del procedimento, il contribuente versava il 50% della sua quota parte, ma l'Ufficio, con la cartella in oggetto, chiedeva il versamento dell'altro 50%.

La difesa ha eccepito, fra l'altro, il vizio di carenza di motivazione, l'illegittimità delle sanzioni, mancata sottoscrizione del ruolo.

La Commissione, rifacendosi alla sentenza n. 3105/ 2019 della Corte di Cassazione, ha statuito come “l'effetto espansivo del giudicato tributario (nella specie, di annullamento dell'atto impositivo) opera in favore anche del coobbligato solidale che abbia adempiuto dopo la notifica della cartella, non trattandosi di pagamento spontaneo bensì finalizzato ad evitare la riscossione forzata”.

La Commissione ha rilevato come se il principio si applica al coobbligato che ha versato, si applica a colui che non ha ancora versato e ha rilevato come la tassazione doveva avvenire a tassa fissa.

2) Riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro: va supportata solo su elementi dallo stesso desumibili. Vietato per l'Ufficio ricorrere a dati extratestuali o comunque esterni all'atto che si pretenda riqualificare.

La Commissione Provinciale di Milano con sentenza n. 1909/2019 si è pronunciata in materia di verifica di legittimità di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro per l'anno 2015 rispetto alla quale l'Ufficio aveva riqualificato una cessione di partecipazioni in una s.r.l. in cessione d'azienda.

La contribuente denunciava l'illegittimità e la mancanza di motivazione della richiesta di maggior importo a titolo di imposta di registro dovuta con riguardo ad un presupposto diverso da quello frutto della riqualificazione.

Inoltre, secondo la difesa al caso di specie era applicabile solamente l'art. 20 del D.PR n.131/1986 nella sua formulazione successiva alle modifiche del legislatore.

La Commissione ha tenuto conto della formulazione novellata di cui all'art.1, comma 87, lettera a) della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), mettendo in luce come la stessa non ponesse questioni di retroattività dal momento che costituiva norma di interpretazione autentica che andava a chiarire la portata e l'ambito applicativo di tale norma.

Pertanto, il punto centrale è quello, tenuto conto del tenore letterale del citato art. 1 della L. 205/17, che concentra il potere di riqualificare l'atto unicamente sulla base degli elementi dallo stesso testualmente desumibili, essendo fatto divieto all'amministrazione di rifarsi a dati extratestuali o comunque solo collegati all'atto interessato.

Per questi motivi, i giudici milanesi hanno ritenuto fondato il ricorso e accolto la richiesta del contribuente.

3) È illegittimo l'avviso di liquidazione per imposta di registro che non rispettava l'obbligo di allegazione.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17486/2019, si è pronunciata sul ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto il ricorso del contribuente in secondo grado.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva respinto l'impugnazione della contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di registro per l'anno 2012.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, giudicandolo infondato, rilevando come “in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del DPR n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca , che  comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.

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Questi sono solo alcuni esempi di sentenze che hanno annullato gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate che chiedevano il versamento di una maggiore imposta di registro. Tuttavia, le variabili da considerare possono essere molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un dottore che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studioUlteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

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