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I soci non avevano partecipato al giudizio. In accoglimento del ricorso della società contribuente vengono cancellate le sentenze sfavorevoli. Il giudizio doveva farsi con la partecipazione dei soci. Ricorso accolto. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “non risulta la partecipazione dei soci che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Conseguentemente, poiché nella specie si tratta di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. 3.3. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 27640 del 29 ottobre 2019

RITENUTO IN FATTO

1. La S.n.c. S. di C. impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Napoli III recuperava a tassazione per l'anno 2005 l'IRAP per 4.245,00 euro e l’IVA per 16.980,00 euro, oltre sanzioni ed interessi, in relazione alla quantificazione del reddito d'impresa emergente dagli indici di capacità contributiva per lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio di mobili.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso della contribuente, il cui appello interposto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva ugualmente rigettato con sentenza n. 212/46/13 pronunciata il 21.5.2013 e depositata il 4.6.2013.

3. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. 4. L'agenzia delle entrate, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha svolto alcuna difesa. 5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza camerate del 13 giugno 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 546/92, nonché dell'art. 101 c.p.c. congiuntamente all'art. 111, comma 1, Cost., nonchè nullità dell'intero procedimento" in quanto trattandosi di società di persone andava disposta l'estensione del contraddittorio agli altri soci sin dal primo grado di giudizio. 2. Con il secondo motivo deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. 600/73, art. 54 comma 2 del D.P.R. 633/72, art. 62 sexies comma 3 del D.L. 331/93, artt. 2727 e 2729 c.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti".

3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo.

3.1. Invero, con avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2005, l'Agenzia delle Entrate accertava a carico della società ricorrente il debito di impresa di 21.225,00 euro, in relazione alla quantificazione del reddito d'impresa emergente dagli indici di capacità contributiva per lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio di mobili.

3.2. Avverso detto avviso di accertamento la società presentava ricorso, respinto dalla C.T.P. di Napoli e avverso la sentenza di primo grado la società proponeva appello contro l'Agenzia delle Entrate, respinto con la sentenza della C.T.R. oggetto di impugnazione. Dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Conseguentemente, poiché nella specie si tratta di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. 3.3. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del/o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

3.4. Il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone pertanto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (cfr. Sez. U, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008).

4. All'accoglimento del primo motivo, segue l'assorbimento del secondo.

5. La sentenza impugnata va quindi cassata e dichiarata la nullità dell'intero giudizio, con rinvio degli atti alla C.T.P. di Napoli, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell'intero giudizio e rimette gli atti alla C.T.P. di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2019.

 

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