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Invalida la motivazione per relationem con riferimento ad altro processo. La contribuente ottiene la cassazione della sentenza che le aveva dato torto. Cassazione accoglie il ricorso. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “la motivazione per relationem, ammissibile a determinate condizione, è la motivazione del giudice di appello che richiama la motivazione (conforme) del giudice di primo grado (Sez. U n. 7074 del 20/03/2017). Nel caso di specie viene invece richiamata la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado di altro processo, senza alcuna descrizione dell'oggetto della sentenza richiamata e senza specificazione delle parti di quel giudizio, rendendo perciò privo di consistenza probatoria il richiamo alla motivazione di una decisione di cui si sconoscono i termini fattuali, e ciò a prescindere dal carattere tautologico della affermazione secondo cui la motivazione della sentenza richiamata , in quanto fondata "su argomentazioni convincenti", giustifica il conforme "convincimento" espresso nella sentenza impugnata”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 28574 del 6 novembre 2019

RITENUTO IN FATTO

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver rigettato l'interpello con cui la società chiedeva, a norma dell'art. 30 comma 4 bis legge n.724 del 1994, la disapplicazione della disciplina sul reddito delle società di comodo, notificava a I. s.r.I., incorporante T. srl in liquidazione) un avviso di accertamento di ricavi per euro 100.509, a fronte di perdite dichiarate di euro 26.604, relativamente all'anno di imposta 2006, con determinazione dell'Ires dovuta. Contro l'avviso di accertamento A., in qualità di legale rappresentante della società, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Avellino che lo accoglieva con sentenza n. 230 del 2011, ritenendo la sussistenza di condizioni obiettive di non operatività della società in liquidazione, la cui procedura di definitivo scioglimento era stata oggettivamente ostacolata dall'intervenuto decreto di espropriazione per pubblica utilità delle aree pertinenziali del capannone industriale di proprietà della T. srl in liquidazione. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n.340 del 7.6.2012. Contro la sentenza di appello la società I. propone tre motivi di ricorso per cassazione. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce:"art.360 nn.3 e 4 cod.proc.civ.. Violazione dell'art.53 del d.lgs.546/1992per non avere rilevato la carenza di motivi specifici nell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate; dell'art. 327 cod.proc.civ. per non avere rilevato la conseguente inammissibilità di tale impugnazione; art. 2909 per non avere rilevato la formazione del giudicato in ordine alla sentenza C.T.P. di Avellino, pronunciandosi indebitamente nel merito della controversia". La dedotta violazione dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che prescrive il requisito di specificità dei motivi di appello, è infondata. Dalla lettura dell'atto di appello, trascritto nel ricorso per cassazione, si rileva che parte appellante svolge motivi dettagliati e specifici di censura della decisione adottata dai giudici di primo grado nonché di sostegno della fondatezza della pretesa impositiva azionata nei confronti della società. I restanti profili del motivo di ricorso restano assorbiti.

2. Con il secondo motivo si deduce:"art.360 n.5 cod.proc.civ.. Motivazione omessa o insufficiente anche sotto il profilo della illogicità e della incoerenza, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio". La censura è fondata. In un primo passaggio motivazionale la sentenza impugnata afferma che l'avvenuto esproprio "non ha avuto un senso dimostrativo di motivi oggettivi inerenti l'impossibilità dell'utilizzo dei beni" in quanto la società "non ha documentato l'instaurazione di una forma di trattativa reale e precisa sia per l'eventuale smobilizzo dei beni sia in funzione dell'utilizzo integrale o parziale di essi". L'argomentazione appare illogica dal momento che la T., società in procedura di liquidazione, ha allegato di avere ritardato per anni la dismissione dell'immobile di proprietà (capannone industriale e relative pertinenze) proprio per la impossibilità di individuare potenziali compratori a causa della trascrizione del decreto di esproprio delle aree pertinenziale e di parcheggio antistanti il capannone. Secondariamente, la C.T.R. giustifica l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio basandosi sulla seguente testuale motivazione per relationem: "Il richiamo da parte dell'Ufficio alla sentenza n. 351 emessa dalla stessa sezione della ctp di Avellino il 12.12.2010, nella composizione identica per ben due terzi dei componenti con la sola differenza del Presidente, non relatore, per entrambi i Collegi, a supporto della legittimità del proprio operato, nella quale venivano dettagliatamente illustrati i punti oggettivi in base ai quali non ricorrevano le situazioni richieste dal comma 4 bis dell'art. 30 della legge innanzi citata per la sua disapplicazione verso società non operative, risulta pertinente, anche se non è possibile il riferimento integrale, dal momento che lo stesso può essere posto a supporto del convincimento in quanto fondato su argomentazioni convincenti". Occorre premettere che la motivazione per relationem, ammissibile a determinate condizione, è la motivazione del giudice di appello che richiama la motivazione (conforme) del giudice di primo grado (Sez. U n. 7074 del 20/03/2017). Nel caso di specie viene invece richiamata la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado di altro processo, senza alcuna descrizione dell'oggetto della sentenza richiamata e senza specificazione delle parti di quel giudizio, rendendo perciò privo di consistenza probatoria il richiamo alla motivazione di una decisione di cui si sconoscono i termini fattuali, e ciò a prescindere dal carattere tautologico della affermazione secondo cui la motivazione della sentenza richiamata , in quanto fondata "su argomentazioni convincenti", giustifica il conforme "convincimento" espresso nella sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo si deduce: "art.360 n.4 cod.proc.civ., violazione dell'art.112 cod.proc.civ. in relazione all'art.56 del d.lgs. 546 del 1992 per omessa pronuncia su questione debitamente proposta dall'appellata", nella parte in cui non ha esaminato la questione subordinata, ritenuta assorbita nel giudizio di primo grado e riproposta con le controdeduzioni di appello, in ordine alle modalità di calcolo del ricavo minimo presunto. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo. In accoglimento del secondo motivo di appello, ivi assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania Sez.staccata di Salerno, in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ivi assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania sez.staccata di Salerno in diversa composizione. Così de iso il 31.5.2019.

 

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