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Vediamo se e quando sei tenuto a pagare le tasse se vendi delle opere d’arte (ed in generale per le operazioni di compravendita che riguardano il mercato dell'arte).
Alcuni sottovalutano la corretta qualificazione della attività intrapresa e la conseguente imponibilità dei loro redditi finendo per mettersi nei guai con il Fisco.
Pertanto, noi ti consigliamo di evitare improvvisazioni e di affidarti ad un professionista, come un avvocato tributarista, sia per proteggerti da possibili verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia per comprendere i limiti oltre i quali la tua attività assume una connotazione “fiscalmente” rilevante.
Come avviene la tassazione delle somme derivanti dalla vendita di opere d'arte?
Quale è il regime fiscale da applicare alle plusvalenze maturate dal venditore?
Andiamo con ordine.
Intanto, quando si effettua la cessione di un'opera la prima cosa da analizzare è capire se si possa inquadrare nell'attività di impresa.
Secondo l'art. 55 del DPR n. 917/86 sono redditi d'impresa quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. anche se non organizzate in forma di impresa.
Infatti, la vendita di opere d'arte potrebbe essere inquadrata nell'art. 2195 c.c. che al comma 2 qualifica come “imprenditoriale” l'attività intermediaria nella circolazione dei beni.
Peraltro, considera che la giurisprudenza ha precisato come altro elemento rilevate nella qualificazione è l'abitualità dell'attività di vendita, che deve essere valutata caso per caso: per questo è fondamentale analizzare con attenzione il proprio caso (da soli, se avete le competenze necessarie o, in difetto, attraverso l’aiuto di un professionista).
Quanto alla normativa di riferimento delle plusvalenze, in passato, c'era l'art. 76 del D.P.R. n. 597/1973 che disciplinava la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla compravendita di opere d'arte ai fini speculativi, al di fuori del regime d'impresa.
Recentemente, la Legge di stabilità 2018 ha tentato, con esiti non proficui, di regolare il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalle vendite di opere d'arte compiute al di fuori del regime d'impresa.
Intanto, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sulla tassazione derivante da vendita di opere d'arte:
1) Dimmi chi sei e ti dirò quante tasse paghi. Il “mercante d'arte”.
Tieni conto che nel nostro ordinamento l'individuazione del regime fiscale applicabile è strettamente collegato alla qualifica dell'operatore che lo pone in essere.
Il mercante d'arte è colui che acquista le opere d'arte con il fine di rivenderle.
Per questo operatore la compravendita di opere d'arte rappresenta un'attività commerciale e quando viene svolta in maniera abituale produce reddito d'impresa (art. 55 del TUIR) e andrà applicata l'IVA (art. 4 del D.P.R. 633/1972).
2) Lo “speculatore occasionale di opere d'arte” (il c.d. investitore speculativo).
Lo speculatore occasionale di opere d'arte è colui che non svolge come attività commerciale di tipo abituale l'attività di compravendita di opere d'arte (come accade, invece, per il mercante d'arte), ma compie in maniera solo saltuaria tali operazioni.
Egli non produce reddito d'impresa e i redditi rientrano nella categoria dei “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”).
3) Il “collezionista privato di opere d'arte”.
Il collezionista privato di opere d'arte è colui che acquista le opere d'arte per arricchire la propria collezione e con lo scopo di godere egli stesso delle opere accumulate nel tempo.
Egli non esercita attività di compravendita di opere d'arte in maniera abituale, come per lo speculatore occasionale, ma a differenza di questo non agisce con il solo scopo di trarre profitto dalla vendita.
Quanto al regime fiscale, i relativi redditi non devono essere ritenuti imponibili e pertanto, le plusvalenze realizzate attraverso la vendita delle proprie opere d'arte sono esenti da imposta.
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Come vedi, l'individuazione del tipo di attività svolta deve essere effettuata caso per caso e valutando alcuni importanti elementi che solo un occhio esperto è in grado di apprezzare.
Più precisamente è necessario valutare elementi quali:
- Gli importi nelle transazioni effettuate;
- il numero delle transazioni effettuate durante l'anno;
- la quantità di soggetti con cui il contribuente intrattiene rapporti;
- la tipologia di beni oggetto di vendita.
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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di tassazione derivante dalla compravendita di opere d'arte. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’esame di copiosa giurisprudenza, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze e articoli pubblicati in questo sito per farti un’idea da solo.
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