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Una società, per tentare di contrastare gli effetti della crisi, aveva investito nell'adeguamento tecnologico e l'aggiornamento tecnico. Tale scelta veniva contestata dal Fisco, che, vedendo il reddito diminuire in dipendenza della crisi e dei costi di adeguamento tecnocologico, decideva di non credere al contribuente e di rideterminarne i redditi notificando un avviso di accertamento e chiedendo per l'effetto maggiori imposte, interessi e sanzioni. Ma la società contribuente decise di presentare ricorso ottenendo una doppia vittoria in primo e secondo grado.

Massima: Non trovando l'autonomia dell'impresa altro limite fiscale se non quello dell'abuso di diritto, sono insindacabili le scelte imprenditoriali della società che, nel tentativo di arginare la crisi, investa nell'adeguamento tecnologico e nell'aggiornamento tecnico, con conseguente aumento di beni strumentali.

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La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un ristoratore, all'interno del quale si procedeva a rettificare in aumento i ricavi del ristorante ipotizzando maggiori coperti sulla base dei litri di vino acquistati, senza prendere in considerazione, tuttavia, che non sempre il vino è indice di coperti (così, esemplificando, il vino è usato in cucina per la preparazione di numerose pietanze, può essere rifiutato dai clienti, può essere venduto da asporto, ed infine il vino sfuso è soggetto a deterioramento in tempi molto brevi). Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, già soccombente nei gradi di merito, è stato dunque ritenuto infondato.

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Nel caso deciso dalla CTR Liguria è stato ritenuto meritevole di annullamento un avviso di accertamento all'interno del quale, sulla base di una verifica di due ore effettuata in un dato giorno del mese di luglio, si sosteneva che la percentuale di ricarico riscontrata in quelle ore dovesse essere estesa alle vendite intervenute in corso d'anno (ed addirittura in anni diversi), e che quindi la percentuale di ricarico “minore” risultante dalla contabilità dovesse essere rettificata in aumento. Il ragionamento non è stato condiviso dai Giudici che hanno annullato l'avviso di accertamento.

Massima: “L'esercizio di una pescheria costituisce attività fortemente influenzata dalla stagionalità, con marcata differenziazione circa la tipologia e la qualità del pescato e conseguenti oscillazioni del prezzo al dettaglio. Le percentuali di ricarico riscontrate in una verifica effettuata in una località turistica durante la stagione estiva, in poche ore di un solo giorno, non possono essere evidentemente estese all'intero arco dell'anno e neppure ritenute rappresentative ai fini dell'accertamento di annualità diverse”.

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Nel caso deciso dalla CTR della Lombardia un esercente si era visto notificare un avviso di accertamento all’interno del quale si procedeva a rideterminare il margine di ricarico del bar. Il contribuente tuttavia è riuscito a dimostrare che i criteri utilizzati dall’Ufficio non rispondevano a canoni di coerenza logica e congruità. I Giudici con la sentenza in discussone hanno quindi totalmente annullato l’avviso di accertamento. L’esercente non sarà tenuto al pagamento di alcuna somma. 

Massima“L'Amministrazione finanziaria può, attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico, ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute, ma la scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.” 

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“Come è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, la non applicazione dell'IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il mancato rispetto degli obblighi formali.

La mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA nell'ambito delle cessioni intracomunitarie salvo si tratti in caso di frode (Sent.Corte Giustizia Europea del 9/2/2017 causa C 21116)

La Corte considera necessaria, ai fini della cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali relegando alla posizione di " requisito formale" l'iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.”

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Massima: "Nullo quell'accertamento con la delega in bianco, come nel caso di specie in cui si tratta di una delega impersonale, "in bianco", senza l'indicazione specifica del soggetto delegato, quindi illegittima perché non si può ammettere una delega fatta per relationem ad un soggetto incerto. In tema di accertamento tributario, la delega di firma deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, a pena della sua nullità: non può consistere in un ordine di servizio o in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Soltanto in alcuni, diversi contesti fiscali - la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora, l'attribuzione di rendita - in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata".

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Massima: “La sussistenza di una lista contenente dati bancari acquisiti (illecitamente) dal dipendente infedele di un istituto bancario, quale unico documento in grado di porre in correlazione il contribuente con presunte attività estere dallo stesso detenute, la cui attendibilità - a fronte delle reiterate ed inequivocabili negazioni del contribuente - non si regge su adeguati canoni di precisione e concordanza, non è di per sé sufficiente ad attribuire al contribuente stesso la titolarità del rapporto bancario, con successiva inversione dell'onere della prova ex art. 12, d.l. n. 78/09. (Nella specie, oltre all'assenza di elementi identificativi nel documento, le giacenze ivi indicate risultano inconciliabili con i redditi prodotti dal contribuente per la propria attività professionale - ricercatore universitario - né è possibile ricavare un riscontro indiretto in merito ad un tenore di vita non altrimenti giustificabile.)” - Direttiva CEE n. 77/779 Cass. sent. n. 1577/15

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Massima:“La determinazione del reddito effettuata sulla base del “redditometro” impone all’Ufficio di richiedere al contribuente chiarimenti sulle ragioni che hanno giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente in base al redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando alla predetta richiesta, provveda a trasmettere all’Ufficio i propri chiarimenti, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente, in mancanza della quale l’avviso è nullo per difetto di motivazione”.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, 

Sentenza n. 1911/2015 del 26 febbraio 2015 

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Massima: “Nel caso di società di persone, poiché l’accertamento del reddito prodotto in forma associata e quello imputabile per trasparenza ai singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, si determina una situazione di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ovverosia la società e i soci, è nullo per violazione del principio del contraddittorio”.

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