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Estratto: “la questione proposta dalla controversia è essenzialmente se la vendita di area già edificata possa rientrare -a fronte di una riqualificazione operata dall'Ufficio sulla scorta di elementi presuntivi- nelle ipotesi, sicuramente tassative, previste dall'art. 81, comma 1, lett. b) T.U.I.R. (ora 67), il quale assoggetta a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Al quesito, questa Corte ha già di recente fornito, in fattispecie analoga, soluzione negativa”.

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Estratto: “il requisito della economicità non è richiesto dalla normativa in questione ma è valutazione squisitamente economica, rimessa all'imprenditore. E proprio a tale riguardo si richiama la recente Ordinanza della Suprema Corte n. 8981/2017, che afferma quanto segue: " ... Non è infatti dubbio che la seconda disposizione legislativa evocata (artt. 108, TUIR, 90, comma 8, L. 28912002) abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate associazioni sportive dilettantistiche”.

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Estratto: “Né la sanzione della illegittimità dell'avviso per il mancato rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni può essere irrogata solo qualora il contribuente dimostri che il minor termine gli ha precluso di predisporre una adeguata e specifica linea difensiva. Tale termine deve essere, infatti, rispettato a prescindere dalla allegazione da parte del contribuente di avere subito uno specifico nocumento alla propria difesa”.

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Estratto: “il giudice d'appello ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova nella materia che occupa (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, ha esaustivamente indicato, con specifico richiamo alla documentazione allegata, gli elementi di fatto (fattura n. XX del XXX - fattura n. XX bis del XXX - contratto d'appalto), dai quali ha desunto la effettività delle operazioni fatturate”.

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Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, sottolineando, quindi, non tanto la necessità di elementi ulteriori che corroborino lo scostamento dal valore dichiarato, quanto la necessità di valutazione di elementi contrari in contraddittorio con il contribuente”.

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Estratto: “in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati — meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale reddittività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente”.

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Estratto: “Dalla sentenza impugnata non risulta alcuna disamina dell'atto di impugnazione e delle ragioni del contribuente, né emergono gli elementi che giustificano il convincimento del giudice, per cui è impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento. Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo”.

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Estratto: “l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, escludendosi solo i costi che si collocano in una sfera estranea all'esercizio dell'impresa (giudizio qualitativo oggettivo) - (Cass. n. 450/2018); 7. nel caso che occupa la sentenza impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, atteso che il giudice di secondo grado, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione, l'accertamento della inerenza dei costi desumibile dalla circostanza che la giustificazione del costo dedotto trovava fondamento nella positiva verifica della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto, ovvero di un collegamento funzionale tra oggetto ed attività d'impresa”.

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Estratto: “il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo status di esportatore abituale ha diritto all'applicazione del regime della sospensione d'imposta di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con riferimento all'anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno”.

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Estratto: “in tema di operazioni ritenute (come nella specie) in tutto o in parte oggettivamente inesistenti - in relazione alle quali la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno - l'Agenzia ha l'onere di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente indiziaria o presuntiva (omissis - richiami giurisprudenziali), del fatto che l'operazione fatturata non è stata mai effettuata (o lo è stata solo parzialmente); solo qualora detto onere sia stato adempiuto, spetta al contribuente quello - susseguente - di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate”.

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