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Estratto: “I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal contribuente in sede di proposizione dell'atto di appello, la CTR non motiva adeguatamente sulle questioni facendo, invece, genericamente riferimento a "conteggi effettuati a seguito di istruttoria nel contraddittorio con il contribuente" non chiarendo altresì le ragioni per cui le prestazioni di denaro sono state considerate trasferimenti verso l'estero con conseguente applicazione della relativa disciplina”.

Estratto: “Trattasi di motivazione eccentrica rispetto all'oggetto della decisione, probabilmente riferentesi al primo accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria e non già a quello integrativo oggetto del presente giudizio. 5.4. Tale motivazione, pertanto, è illogica e non è idonea a supportare la decisione di respingere la censura puntualmente proposta da XXX in ordine alle modalità con le quali sono stati determinati i ricavi da parte dell'Ufficio”.

Estratto: “(...) l'orientamento più recente di questa Sezione, ha ritenuto di dover procedere ad un'interpretazione orientata al quadro costituzionale ed euro unitario di riferimento in applicazione dei due principi cardine del diritto comunitario regolanti il diritto fondamentale al contraddittorio endoprocedimentale, quali, il principio dell'equivalenza (secondo cui le modalità previste per l'applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi procedimenti amministrativi per tributi di natura interna) ed il principio di effettività (secondo cui la disciplina nazionale non deve rendere in concreto impossibili o eccessivamente gravoso l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'unione, dovendo porre il contribuente nelle condizioni di esercitare il contraddittorio). La nuova prospettiva ermeneutica, ha desunto l'applicazione di tali principi dall'esame di una serie di pronunce in cui la Corte di Giustizia Europea ha applicato il diritto al contraddittorio, coerentemente con la sua natura di diritto fondamentale (artt. 41 e 47 CDFUE), nei casi in cui il diritto comunitario non disciplini espressamente le modalità di esercizio di tale fondamentale diritto di difesa, statuendo le condizioni in base alle quali il diritto nazionale possa essere ritenuto rispettoso del diritto comunitario, nel disciplinare condizioni ed effetti del diritto al contraddittorio endoprocedimentale”.

Estratto: “Questa Suprema Corte (...) più di recente ha già avuto modo di chiarire che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo)", Cass. sez. V, n. 19227 del 2017 (conf. 27614 del 2018)”.

Estratto: “La riportata motivazione, al di là della poca comprensibilità di alcuni passaggi, appare chiaramente interessare - come emerge dal primo periodo (riferito alla cartella di pagamento e al suo ritiro, da cui la conclusione che essa "è pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente") - la notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione e non quella dei pregressi avvisi di accertamento, autentico oggetto di contestazione. Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la decisione, poi, ritiene l'irrilevanza della "regolarità della notifica" perché "estranea ed indipendente dalla validità dell'atto che giunge ... a destinazione". Un simile esito, infatti, si giustifica solo ove si fosse ritenuta viziata la notificazione dell'atto impugnato (i.e. le cartelle), da cui la funzione sanante del proposto ricorso. 2.5. Ne deriva l'assoluta incongruenza della motivazione rispetto all'oggetto del giudizio, da cui la nullità della sentenza”.

Estratto: “L'Ufficio non ha tuttavia assolto al diverso ed ulteriore onere, previsto dall'art. 52 comma 2 bis d.lvo nr 131/86, di allegare o riportare nei suoi elementi essenziali, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l'atto- costituito dalle “precedenti stime”- assunto quale termine di riferimento. La CTR avrebbe dunque dovuto rilevare il vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa allegazione e/o indicazione del contenuto dell'atto di riferimento”.

Estratto: “la CTR ha infatti puntualmente indicato i documenti sui quali ha fondato la propria decisione, la cui rilevanza probatoria non risulta essere stata contestata dall'Agenzia nel corso del giudizio di merito”.

Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, è infatti necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 Rv. 645361 - 01), mentre è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima, poiché un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 — 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata ha richiamato la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal contribuente nel giudizio di appello con riguardo alla mera riproposizione di argomentazioni già vagliate in primo grado ed ha sviluppato la intera motivazione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, prevista dall'ordinamento tributario, in armonia con le previsioni del codice di procedura civile, come causa che impediva di prendere in esame quelle argomentazioni del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e solo incidentalmente ha poi aggiunto "I primi giudici hanno deciso prendendo in esame la documentazione esibita dal ricorrente e che fino a prova contraria dimostra la situazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta", il che non appariva idoneo ad integrare una seconda ragione giustificatrice della decisione”.

Estratto: “non vi è ragione di escludere, alla stregua della disposizione considerata, la non imponibilità dei servizi consistiti nella progettazione delle opere di cui trattasi, non potendo dubitarsi del fatto che essi, indipendentemente dal luogo della relativa materiale prestazione, siano direttamente finalizzati e funzionali alla realizzazione delle opere medesime”.

Estratto: “sulla base di una perizia giurata prodotta in causa i valori venali accertati dall'Ufficio non potevano ritenersi congrui. La questione, comportante la necessità di accertamenti in fatto, non è stata esaminata dai giudici territoriali, che sono pertanto incorsi nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, correttamente fatta valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo". All'accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata”.