Estratto: “Tale motivo si appalesa inammissibile. 1.2. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, 10co. n. 6, c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, non può esimersi dal riportare testualmente nel ricorso i passi delle doglianze e gli elementi specifici che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso”.
Estratto: “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio (Cass. n. 4484/2013; n 26344 /2017). Deve dunque osservarsi che l'originario ricorso introdotto dinanzi al giudice ordinario è proseguito, quanto alla impugnazione dell'avviso di liquidazione, dinanzi al giudice tributario”.
Estratto: “l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”.
Estratto: “La notificazione della sentenza di secondo grado è stata pertanto regolarmente eseguita ed essa è idonea a far decorrere il c.d. termine breve per la impugnazione, e ciò secondo i principi già affermati da questa Corte che si è così espressa: "a partire dell'entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all'art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all'ufficio finanziario o all'ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento”.
Estratto: “L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguìto per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito”.
Estratto: “questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012) che l'ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato; - pertanto, la successiva attività di riscossione a tal atto connessa e da esso derivante presuppone necessariamente la presenza dell'ingiunzione in parola, quale fase avente natura impositiva che deve precedere quella di mera riscossione che si manifesta con la notifica della cartella di pagamento”.
Estratto: “l'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge 18.06.2009, n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dall'art.16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'i al 31 agosto.), al 16 settembre 2012; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 luglio 2012 e la notifica del ricorso in appello è avvenuta il 6 marzo 2013, ossia entro il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., cadente il 7 marzo 2013”.
Estratto: “in tema di IVA, l' art. 19, primo comma, del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, presuppone, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente - qualità nel caso che occupa incontroversa - l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso. Su queste basi, il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui agli art. 19 del d. P. R. n. 633 del 1972 si fonda in senso assorbente sull'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato d.P.R”.
Estratto: “pur rilevando che tra ente impositore ed agente per la riscossione non sussiste, in effetti, litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ben potendo partecipare al giudizio - nell'ipotesi in cui si contesti non soltanto la regolarità dell'azione di riscossione ma anche la fondatezza nel merito della pretesa impositiva - indifferentemente l'uno o l'altro (Cass. SSUU 16412/07 ed altre), altrettanto indubbio è che il vincolo di litisconsorzio avesse nella specie natura prettamente processuale; così da imporre che il giudizio di appello si svolgesse nei confronti di tutte indistintamente le parti del primo grado”.
Estratto: “Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per l'accertamento della correttezza o meno della notifica delle cartelle esattoriali dal mancato pagamento delle quali è scaturito il provvedimento di fermo amministrativo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.”