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Estratto: “La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell'art 360 1 o comma nr. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell'atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale”.

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Estratto: “Si tratta, all'evidenza, di una motivazione meramente assiomatica e tautologica, con la quale il giudice di merito dà credito alla stima dell'agenzia del territorio con affermazioni generiche e che potremmo definire 'di stile', in quanto non meglio adattate alla concretezza della fattispecie. E questa opera di valutazione specifica e mirata della consulenza tecnica dell'agenzia del territorio era tanto più necessaria e doverosa a fronte, sia dei plurimi contrapposti elementi di stima - di natura sia peritale sia documentale - che, pure, le parti contribuenti avevano prodotto fin dal primo grado di giudizio, sia dell'opposto tenore della sentenza di primo grado, la quale aveva invece evidenziato l'apoditticità e non significatività della stessa relazione di stima in esame. Compito del giudice di appello era, pertanto, di evidenziare - seppure in maniera essenziale - gli elementi concreti e circostanziati che deponevano per dare probatoriamente maggior credito alla perizia dell'agenzia del territorio, a fronte dei diversi elementi addotti dai ricorrenti”.

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Estratto: “In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'altematività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo ali artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali la legge sull'IVA (art. 3, comma 2, n. 3. del d.P.R. n. 633 del 1972) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro".

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Estratto: “la C.T.R. non sembra aver tenuto conto nella sentenza gravata, la cui motivazione, malgrado il principio di prova fornito dal ricorrente, non contiene alcuna considerazione al riguardo. Invero come questa Corte ha più volte ribadito, nel processo tributario il giudice, pur dovendo procedere ad una propria ed autonoma valutazione, secondo le regole proprie della distribuzione dell'onere della prova, ben può tener conto di elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva”.

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Estratto: “in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia".

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Estratto: “La società ha allegato che i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso, che era errato il numero delle tazzine di caffè vendute, in quanto non si è tenuto conto dello sfrido né dell'autoconsumo, dovendosi considerare che i sette impiegati consumavano tre caffè al giorno, che non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l'anno in contestazione era il 2003, che non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico, in quanto i prodotti erano disomogenei (vino, tramezzini, caffè, liquori ed altro), che si doveva tenere conto del periodo di chiusura forzata per quindici giorni dal 14 al 28 settembre 2003. Il giudice di appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni”.

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Estratto: “Inammissibile, infine, è la censura di cui al terzo motivo, relativa alla pretesa omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che essa si traduce nella riproduzione della parte dell'appello erariale nella quale si sostiene che (…). Nella sostanza, quindi, la ricorrente chiede di reiterare, modificandolo, il giudizio di fatto operato dal giudice di secondo, ciò che in questa sede di legittimità non è consentito”.

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Estratto: “secondo questa Corte, in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851).”

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Estratto: “la CTR ha considerato tout court insufficiente la prova fornita dal contribuente sulla base di un diverso e non condivisibile criterio di prova, esigendo, cioè, che il contribuente dimostrasse non soltanto il possesso di redditi di importo idoneo a giustificare la spesa per incrementi patrimoniali (nella specie, …), ma anche che proprio quei redditi fossero stati impiegati per sostenere le suddette spese; né ha esaurientemente dato conto delle ragioni della ritenuta assenza degli ulteriori elementi atti ad integrare la prova contraria.”

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Estratto: “nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

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