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Estratto: “Quanto alla affermazione che i debiti fiscali rientrerebbero "a pieno titolo" tra le spese necessarie alla famiglia, essa è in contrasto con quanto affermato da questa Corte in ordine al criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Il predetto criterio va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 3738/2015)”.

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Estratto: con lo spiegato motivo, - che, peraltro, alcuna censura articola in relazione allo (specifico) accertamento svolto dal giudice del gravame quanto alle (articolate) caratteristiche del terreno in questione nè individua il fatto decisivo (e, in tesi, diversamente risolutivo) in quanto tale idoneo ad incidere sull'inferenza probatoria tratta in relazione a dette caratteristiche, - la ricorrente finisce col sollecitare un (mero) riesame del materiale probatorio versato nel processo e, così, una rivalutazione dei dati probatori (in tesi) confermativi dell'accertamento di maggior valore dei terreni in contestazione; laddove, com'è evidente, il giudice del gravame ha assolto al compito, a lui riservato, di valutare le fonti di prova offerte dalle parti e di selezionarne la rilevanza in funzione della relativa attendibilità e concludenza (siccome prove ritenute idonee a dimostrare i fatti in contestazione)”.

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Estratto: “Il comma 2-bis dell'art.77 del d.P.R. 602/1973 stabilisce che "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca...". La comunicazione è ciò che viene notificato; il fatto che debba essere notificata una comunicazione non interferisce con le modalità attraverso le quali la notifica -nel caso, a soggetto dichiarato dall'agente postale, "trasferito in luogo sconosciuto" ossia irreperibile- deve essere attuata”.

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Estratto: “è noto che, in generale, l'"errore di fatto" rilevante ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta pronuncia, sicché l'errore deve apparire immediatamente rilevabile senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell'ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione (…); né rientrano nella nozione di errore di fatto, denunciabile mediante impugnazione per revocazione, i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale (Sez. 6-L, 15 marzo 2018, n. 6405), così come la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata costituisce errore di giudizio e non di fatto".

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Estratto: “Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante”.

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Estratto: “Tanto premesso, in ordine alla ricorrenza, in punto di fatto, della "novità" dell'immobile acquisito dalla contribuente, la motivazione della sentenza impugnata appare oscura, e comunque apodittica, laddove riferisce di una «evidente» discrasia tra le dichiarazioni della contribuente e della terza S. s.p.a., senza precisare né quali siano gli «atti prodotti» dai quali risulterebbe tale contrasto, né quale sarebbe l'oggetto della contraddizione. Tanto meno risultano comprensibili i riferimenti alla mancanza del «requisito della volontà al momento richiesto», all' «adempimento dell'onere della prova durante l'accertamento» ed alla «identica» «decisione dell'atto di acquisto». In tale contesto, assolutamente insufficiente a dare cognizione delle ragioni della decisione sul punto, neppure è identificabile un riferimento univoco e concreto alle circostanze, attinenti le caratteristiche del bene ed i lavori sullo stesso eseguiti, cui si riferisce la documentazione che la ricorrente ha prodotto nel giudizio di merito (come risulta dalle plurime indicazioni contenute nel ricorso e non contestate dalla controricorrente)”.

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Estratto: “(...) in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, (...)gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell'eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”.

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Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento a questione diversa da quella oggetto del procedimento in questione. In particolare, la motivazione riguarda l'illegittimità della detrazione dell'IVA per operazioni inesistenti, mentre è del tutto omessa la motivazione relativa alla questione relativa all'omessa ritenuta alla fonte su compensi erogati a soggetto incaricato individualmente a procacciare clienti e alle questioni relative al calcolo della base imponibile e dell'aliquota applicata”.

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Estratto: “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato”.

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Estratto: “La sentenza impugnata ha -correttamente incentrato la propria analisi sulla sentenza 62/2008 della CTP di Bergamo, dalla cui lettura si ricava che il giudicato si è formato con riguardo alle imposte -chiarendo le ragioni per cui l'imposta portata nelle cartelle non era dovuta- nulla dicendo essa quanto alle sanzioni; peraltro, il rigetto del ricorso in ordine alle sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento in uno alla ritenuta dovutezza, di contro, di quelle per omessa dichiarazione, lascia intendere che la sentenza in commento abbia individuato le sanzioni dovute in quelle conseguenti alla omessa dichiarazione e non all'omesso o tardivo versamento.”

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