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Estratto: “la Commissione non condivide l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, della legge 212/2000 fornita dall’Ufficio appellante, secondo la quale “la previsione del rimborso dei costi di fideiussioni sarebbe subordinata al definitivo accertamento della debenza del tributo o della debenza in misura inferiore rispetto a quella accertata” atteso che tale interpretazione verrebbe a limitare l’operatività del comma 4 dell’art. 8 ai soli costi di “accertamento d’imposte” ed a escludere così, contra voluntatem legis, la sua applicazione al “rimborso dei tributi”- La norma in commento, infatti, non si limita affatto alle sole due ipotesi prospettate dall’Ufficio, ma include espressamente il caso di rimborso dei tributi. La tesi dell’Ufficio, pertanto, non è assolutamente condivisibile, non solo in quanto infondata, ma anche perché del tutto contraria alla lettera e alla ratio dell’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente”.

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In questo articolo, esaminiamo, in luogo di una sentenza, le argomentazioni processuali sviluppate dal nostro studio all’interno di un reclamo avverso un avviso di rettifica e liquidazione fondato sulla riqualificazione del valore di un impianto solare.

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Massima: “Il Principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino - contribuente ex art.10 - comma 1- legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) è uno dei principi cardini dello Stato di diritto. La previsione del menzionato articolo vincola l'interprete ed è applicabile ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, sussistendo la buona fede del contribuente, non sono dovute le sanzioni per superamento del c.d. "plafond" previsto in materia di compensazione IVA. Infatti all'epoca in cui il contribuente ha tenuto il comportamento sanzionato era dibattuta e comunque non risolta la questione relativa alla legittimità delle stesse compensazioni e del relativo importo”.

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Estratto: “gli studi di settore, da soli, costituiscono una semplice presunzione che, priva di altri specifici e concreti elementi e riscontri, del carattere di gravità, precisione e concordanza, da soli non sono sufficienti per fornire legittimazione all'operato dell'ufficio”.

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Estratto: “non avendo l'Ufficio assolto l'onere probatorio su di lui incombente circa il maggior valore dei beni rispetto a quello indicato in atto, le parti non erano onerate di provare alcunché e neppure era consentito ai giudici di appello di rideterminare il valore su basi equitative”.

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Estratto: “contrasto con l'art. 109 t.u.i.r., non assumendo alcun rilievo la circostanza che i servizi non siano stati remunerati nel corso dell'anno 2007 o che essi, anche a distanza di anni, risultino tuttora in gran parte non pagati. Se da un lato è costante l'affermazione giurisprudenziale secondo cui "non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull' esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto" (così, da ultimo, Cass. n. 20805 del 2017), dall'altro non è consentito negare la detraibilità di un costo di cui non risulti efficacemente dimostrato il mancato sostenimento sol perché esso non sia stato remunerato nell'anno di competenza”.

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Estratto: “il diritto alla detrazione può essere negato a un soggetto passivo solamente qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo, al quale sono stati ceduti beni posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto partecipava in un’operazione che s’iscriveva in un’evasione dell’IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore”.

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Estratto: “quanto il concetto di inerenza (come si desume tra l'altro d alla R.M. 28 ottobre 1998, n. 158/ E) non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa. Il principio di inerenza implica infatti che i componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare reddito d'impresa. Più precisamente quindi, l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata”.

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MassimaL'avviso dell'amministrazione fiscale soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'atto possa esaurirsi nell'enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post. La motivazione deve, in effetti, dare conto del percorso procedimentale a sostegno della richiesta dell'amministrazione”.

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Massima: “La rinuncia all'usufrutto non può essere parificata ad un atto traslativo sia per la sua intrinseca natura abdicativa che per i suoi effetti di atto unilaterale non recettizio. L'effetto prodotto dalla rinuncia non è traslativo, ma accrescitivo della posizione soggettiva del nudo proprietario in virtù di una riespansione dovuta all'eliminazione della compressione integrata dallo "ius in re aliena". La registrazione dell'atto sarà, quindi, soggetta a tassazione in misura fissa e non proporzionale”.

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